MODIFICHE AL
CODICE DELLA STRADA SECONDO LE LINEE GUIDA EX LEGE 85/01
Proposte
della FIAB
Milano, ottobre 2001
Principi ispiratori, presupposti tecnici e
culturali
Pur essendo la bicicletta
un veicolo con diritti e doveri al pari degli altri veicoli, non vi è
dubbio che il ciclista (assieme ad altri) debba essere considerato un utente
debole. Il ciclista però non è pericoloso per se stesso,
significando con questo che in genere il ciclista si fa male solo quando
è investito.
Il ciclista è un utente nobile,
sia perché realizza in assoluto la migliore performance in termini di
impatto ambientale/km percorsi, sia perché egli stesso è un elemento di
moderazione del traffico. Anche se in questa veste molti lo vedono in
realtà come un intralcio al traffico.
Il ciclista é pertando
creditore di sicurezza e per ottenerla l’unica risposta non
può essere la separazione tra questo utente debole e l’ utente
motorizzato.
Anzi questo approccio potrebbe avere delle controindicazioni:
1) l’utenza debole
viene automaticamente promossa a intralcio del traffico
2) si consolida la
perniciosa tendenza culturale a considerare la strada dominio dell’utenza
motorizzata
3) non è tecnicamente ed
economicamente proponibile una viablità per l’utenza debole
totalmente indipendente dalla viabilità normale
4) tecnicamente il
comportamento dinamico del ciclista è totalmente diverso da quello del
pedone per il quale ad esempio concetti come traiettoria, modalità e
tempi di arresto sono privi di significato
5) gli standard tecnici
per la costruzione delle piste ciclabili sono lontani dalla perfezione e
alcuni punti e momenti critici come l’entrata e l’uscita dalla pista
ciclabile e gli attraversamenti a raso si rivelano punti di grande
conflittualità con i veicoli a motore.
Come prima conseguenza di
quanto segnalato al precedente punto 5 sembrerebbe necessario andare ad
un superamento dell’obbligo di utilizzo (Art. 182 comma 9 CDS) delle
piste ciclabili soprattutto quando non vi siano garanzie di sicurezza
all’imbocco delle stesse. Ad esempio quando la pista ciclabile è
collocata sul lato opposto a quello in cui ci si trova a pedalare, il
ciclista deve sempre e comunque essere obbligato a prenderla? Anche se
poi si deve riattraversare la strada di nuovo alla fine della pista
ciclabile?
L’approccio della separazione
può peraltro risultare proponibile nelle seguenti situazioni o per i
seguenti motivi:
1) la pista ciclabile
può convincere il potenziale ciclista che troppo teme la promiscuità
del traffico ad optare finalmente per il pedale; ovvero, la pista
ciclabile come levatrice di nuovi ciclisti;
2) la pista ciclabile è
tecnicamente consigliabile quando sia complanare a strade di alto rango;
3) a volte risorse
territoriali esistenti si offrono per essere trasformate in piste
ciclabili senza spese elevate;
4) la pista ciclabile
può realizzare un restringimento della carreggiata per le auto e quindi
costituire essa stessa un provvedimento di moderazione del traffico.
L’approccio integrato
alla sicurezza è pertanto preferibile. Così come nei luoghi di
lavoro la sicurezza si ottiene dall’insieme della protezione personale
(es. il casco) associata a provvedimenti di prevenzione primaria
(protezione della macchina), sulla strada la difesa personale del ciclista
(il casco, la pista ciclabile) deve essere associata ai provvedimenti di
prevenzione primaria (la drastica riduzione della velocità degli
autoveicoli).
Senza perdere di vista
comunque l’obiettivo principale, vale a dire la creazione di condizioni
di sicurezza per tutti gli utenti della strada. In altre parole, così
come i lavoratori che operano in ambienti salubri e sicuri non hanno
bisogno di mascherine e caschetto, allo stesso modo il ciclista che si
muove su strade a 30 non ha bisogno della pista ciclabile o del casco. Lo
stesso lavoratore potrebbe avere bisogno della mascherina per brevi
operazioni o per gestire emergenze, come il ciclista ha bisogno dalla
pista ciclabile sui viali di circonvallazione. In ogni caso, a scanso di
equivoci, la FIAB ritiene comunque utile l’uso del casco e ne viene
normalmente consigliato l’uso ai soci.
Al ciclista deve essere
garantita la continuità territoriale in ambito urbano e
periurbano per cui i quattro punti cardinali della città devono essere
raggiungibili in bici in sicurezza. Questo non significa che ci debba
essere una rete ciclopedonale a maglia stretta ma piuttosto che:
a) non vi siano barriere
insormontabili (tangenziali, ferrovie, corsi d’acqua o comunque
edificazioni) sulla via più breve tra parti significative della città.
E queste vie brevi siano preservate e non cancellate a seguito di nuovi
interventi infrastrutturali
b) vi deve essere una
rete di strade di basso rango integrate con piste ciclabili che possa
dare continuità a percorsi lenti.
c) vi devono essere “vie
di fuga” dalla città con profonda e sicura penetrazione verso la
campagna.
Occorre una inversione dei
criteri di progettazione delle strade urbane:
-
Stringere le
carreggiate invece di allargarle.
-
Marciapiedi e piste
ciclabili piane e non a montagne russe.
-
Ai semafori od incroci
le bici dovrebbero passare per prime rispetto alle auto.
-
Riduzione della
velocità.
-
Progettazione e
realizzazione delle rotatorie avendo ben in mente che tra i veicoli vi
sono anche le bici.
Occorre realizzare la
progressiva estensione del territorio per i ciclisti; il territorio per il
ciclista non può essere limitato alle piste ciclabili, ma deve essere
compreso in una sorta di umanizzazione della strada. L’estensione anche
alle strade non urbane del concetto delle “zone 30” ad esempio
potrebbe essere una soluzione per aumentare la sicurezza per il ciclista
attraverso un significativa riduzione del gradiente di velocità degli
autoveicoli.
In altre parole, una
significativa estensione della strada per le bici - indispensabile per
contribuire a migliorare traffico e ambiente - la si ottiene anche
adottando la sistematica applicazione dei provvedimenti che rientrano nel
concetto di moderazione del traffico.
Arricchimenti del CdS
Con riferimento all’utilizzo per le
biciclette dei marciapiedi occorre inserire nel CdS quanto
previsto dal regolamento della legge 366/98.
Va inserita la
definizione di itinerario ciclabile (v. regolamento della
366/98) per superare il concetto limitato di pista ciclabile e
introdutrre qualla di percorso, non necessariamente solo in sede
riservata, ma anche in promiscuo con pedoni e veicoli a motore.
Occorre consentire ai ciclisti - in determinate condizioni di geometria e
di traffico delle strade e con l’adozione di limitazioni nella velocità
(strade residenziali e strade a 30 all’ora) - l'uso contromano dei
sensi unici.
Deve essere chiaramente espresso il diritto dei ciclisti di muoversi in
modo efficiente lungo tutte le direttrici, senza procurare soluzioni di
continuità su nessun itinerario.
Occorre un sistema informativo sull’ infortunistica stradale
in modo da avere dati disaggregati con incidenza e prevalenza dei fenomeni
soprattutto per tipologia di utenza;
Infine necessità di affrontare con approccio sitematico il problema della
segnaletica per itinerari ciclabili soprattutto per quelli a
valenza cicloturistica di media e lunga percorrenza. Tale approccio deve
tenre conto delle divrse esigenze visuali del ciclista o comunque dell’utente
lento in termini di colori dimensioni e natura del messaggio.
Cosiderazioni strategiche
generali sulla sicurezza stradale utili comunque per i ciclisti
Contenimento per legge e a
livello costruttivo della velocità dei veicoli e altri segnali forti
(fiscali, tecnici ecc.) di limitazioni alla Hybris dell’utenza
motorizzata.
Limitazioni, non solo
attraverso il codice volontario di autoregolamentazione, della pubblicità
basata sulle prestazioni di potenza e velocità dei veicoli a motore.
Utilizzo di personale ausiliario per la
vigilanza. L'idea (di per sè non è originale in quanto mutua quello che
già avviene, proficuamente, in tema di caccia con la Guardia venatoria
volontaria) sarebbe quella di inserire tra le figure che possono espletare
servizi di polizia stradale (più precisamente attività di prevenzione e
accertamento di violazioni) anche quella dell'ausiliario del traffico
volontario. A questa persona, dopo il superamento di un esame di
qualificazione (del resto già previsto, ad esempio, per il personale
dell'A.N.A.S., delle Regioni e delle Province), potrebbe essere attribuita
la qualifica di guardia giurata.
Schema dei possibili interventi puntuali sugli articoli del
CDS (D.Lgs 285/92)
Legge 85/01 |
Problema |
Modifica/integrazione al D.Lgs
285/92 |
Art. 2 comma 1/c Potere di
ordinanza |
Potrebbe essere utilizzato anche
per interventi ad esempio su segnaletica ciclabile in assenza di normativa nazionale |
|
Art. 2 comma 1/f Classificazione delle strade |
Introdurre il concetto di strada
lenta ovvero a priorità ciclopedonale ovvero a priorità per utenza debole Introdurre il concetto di itinerario ciclabile, da cui discende
lesigenza di avere classificazioni intermedie delle strade tra la strada normale e
la pista ciclabile a norma in sede propria |
Art 2 strade tipo C ed F Art 13
art 6 |
Art. 2 comma 1/f, 2 Sicurezza infrastrutture |
Gli itinerari ciclabili possono
avere esigenze di sicurezza diverse (es gli alberi per il ciclista non sono un problema) |
Regolam. |
Art. 2 comma 1/f, 4 Classificazione delle strade vicinali |
Potrebbero essere di base
classificate come strade lente. Si potrebbe stabilire un principio generale di fruizione
pubblica per utenze deboli |
Attribuire a queste il carattere
di strade lente (vedi sotto) |
Art. 2 comma 1/f, 5 Specifiche disposizioni per aziende agricole |
Stabilire un principio di
percorribilità delle strade poderali e interpoderali per UD |
Attribuire a queste il carattere
di strade lente (vedi sotto) |
Art. 2 comma 1/h, 1 Assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per
gli utenti della strada con particolare riferimento agli utenti deboli |
- Definire lutenza debole UD
- Nella classificazione delle strade potrebbero essere
individuate strade a priorità UD ovvero strade a priorità CP ovvero strade
"lente" vedi sopra
- Stabilire un principio di continuità territoriale per
lUD per la quale deve essere garantita la raggiungibilità in sicurezza dei quattro
punti cardinali della città e il collegamento ancora in sicurezza del centro con la
campagna
|
Art. 3 aggiungere defin.Utente
debole: 1) utente della strada veicolare su velocipedi, bicielettriche, e mezzi a
ruote piccole 2) Utente della strada non veicolare:
pedone o cavaliere
Aggiungere defin: Strada lenta strada con priorità
agli utenti deboli |
Art. 2 comma 1/h, 3 Coordinamento
intermodalità |
Considerare anche la bici |
Art 3 aggiungere defin. Parcheggio
scambiatore e per questi obbligo di fornire noleggio bici se con + di 1000 posti auto |
Art. 2 comma 1/h, 4 Assicurare
maggiore sicurezza stradale |
Spazio anche per la bici
sottolineare ancora le UD stabilendo un principio generale di tutela di riduzione del
gradiente di velocità incontrando un UD |
Regolam |
Art. 2 comma 1/h, 5 Riduzione consumi congestione e inquinamento |
Spazio anche per la bici |
Vedi parcheggio scambiatore |
Art. 2 comma 1/h, 7 Operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal
traffico pedonale e ciclistico. |
Lapplicazione di questo
comma non deve essere generalizzata, ma dipendere dalla classe di strada su cui insiste.
Ovvero inapplicabile per fasce alte (Autostrade e superstrade e/o tangenziali) per
incompatibilità ambientale (rumore e inquinamento) e per fasce basse dove è da preferire
la moderazione del traffico e la priorità CP. Potrebbe risultare invece applicabile per
strade intermedie con un carico di traffico compatibile con una PCP a lato |
Art 2 individuare le classi di
strada |
Art. 2 comma 1/n Obbligo da parte dei propr, concess o gestori di fornire dati su
incidenti stradali |
E importante una accurata
raccolta disaggregazione dei dati anche e soprattutto classificando le vittime secondo il
tipo di utenza. Omogeneizzazione dei criteri di
valutazione (CC, PS, PMun.) |
Artt 225 e 226 |
Art. 2 comma 1/z Classificazione bici elettriche e simili e altri veicoli |
- Le bici elettriche sono troppo veloci potrebbero stare su PC
ma non PCP promiscua.
- Legittimare luso di rimorchi alla bici per trasporto
bambini e cose.
|
Art.59 |
Art. 2 comma 1/dd Utenti ruote piccole |
- Assimilare al 100% le ruote piccole ai velocipedi ovvero
individuare la categoria dei veicoli solo muscolari.
- Necessità di garantire un apparato frenante per pattini
tavole e simili.
|
Art 59 |
Art. 2 comma 1/bbb Abilitazione per gare ciclistiche |
Procedura utilizzabile per
abilitare accompagnatori cicloturistici |
Regolam |
Art.4 Legge 85/01 comma 1, Regolamento: SEGNALETICA
Problema/Soluzione |
Articoli del regolamento (DPR
495/92) interessati |
Modelli |
I segnali di direzione sono
concepiti solo per utenti motorizzati: dimensioni, colori, natura del messaggio, solo
località e strade principali, ecc. Sviluppare una segnaletica solo ciclabile di
piccole dimensioni e con colori propri, tali da non distrarre il conducente e non
disturbare il normale traffico a motore. Tale segnaletica deve tenere conto anche della
possibile denominazione e numerazione degli itinerari ciclabili classificati |
Art. 77 comma 3: togliere "purché
integrata o integrabile con quella diretta ai" aggiungere o sostituire con
"purché non ingeneri confusione o distrazione ai". Art. 78 comma 2: aggiungere "m) rosso: per i segnali degli itinerari
ciclabili".
Art. 80 comma 4: aggiungere "sono comunque consentiti
segnali di dimensioni minori per la segnaletica di itinerari ciclabili". |
Fig.1 |
Gli itinerari ciclabili possono
giacere su strade a traffico promiscuo con relativo problema di tutela del ciclista. Classificare gli itinerari ciclabili (o semplicemente le strade con
elevato utilizzo da parte dei ciclisti) introducendo provvedimenti di moderazione del
traffico.
Es. La "Rad freundliche route" in uso in Austria. |
Art. 83: comma 10: aggiungere un
simbolo allelenco: Simbolo: bicicletta (o
bicicletta con scritta).
Significato: strada frequentata da biciclette.
Art 135: figura II 323/b Strada a velocità limitata a 30
km/h |
Fig 2 |
Gli itinerari ciclabili e/o le
piste ciclabili devono essere segnalate anche dal punto di vista dellavviamento
dellutente ad esse. Prevedere un sistema di
segnali compatibili con la segnaletica per viabilità normale. |
Art. 80 comma 4: aggiungere
"sono comunque consentiti segnali di dimensioni minori per la segnaletica di
itinerari ciclabili". Art. 136: aggiungere una
Figura II 363 bis denominata:
"ITINERARIO CICLABILE Indica la vicinanza di un
itinerario ciclabile classificato". |
Fig 3 |
|