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Milano 16 novembre 2001 Ai
Ministri Ai
Presidenti La legge n. 366/1998 recante "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", oltre a incentivare, con un apposito fondo presso il Ministero dei Trasporti (art. 3) la realizzazione di interventi necessari allo sviluppo e alla sicurezza stradale del trasporto ciclistico urbano e turistico, all'art. 10, commi 1 e 2, apportando modifiche al nuovo Codice della strada, ha posto l'obbligo per gli Enti proprietari delle strade di realizzare piste e percorsi ciclabili adiacenti sia a strade di nuova costruzione sia a strade oggetto di manutenzione straordinaria. Ciò, salvo comprovati problemi di sicurezza. Tali problemi di sicurezza non risultano codificati ma, anche per il fatto di dover essere comprovati, dovrebbero limitarsi a situazioni eccezionali quali, per esempio, una strada in galleria con impossibilità di realizzare una pista ciclabile esterna o una strada di notevole pendenza. Ma in generale là dove riesce a passare una strada può passare in sicurezza anche una strada con pista ciclabile adiacente. Il Ministero dei LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ha peraltro chiarito che il termine adiacente può intendersi non solo nella sua accezione letterale ma anche nel senso che la pista o il percorso ciclabile, unendo gli estremi di tratti stradali oggetto di intervento, possono avere sviluppo in tutto o in parte anche disgiunto da quello della viabilità carrabile. Prevale comunque l'impressione che dopo l'entrata in vigore della Legge n.366/1998 l'obbligo di realizzare le piste ciclabili di cui al citato art. 10 sia in buona parte disatteso. C'è stato forse in origine un mancato "assorbimento culturale" della stessa legge da parte di amministratori e tecnici che ha portato a considerare la viabilità ciclabile un impiccio ed un onere in più da eliminare con un pretesto qualsiasi. L'inosservanza dell'art. 10 della L. n. 366/98 comporta non solo la mancata implementazione in Italia di piste e percorsi ciclabili per ogni nuova strada costruita o oggetto di manutenzione straordinaria a partire dal 1998, ma anche l'inutilizzo di parte dei finanziamenti per le opere stradali, enormemente più ingenti rispetto alle esigue risorse destinate finora agli interventi finanziabili con il fondo annuale previsto dal citato art.. 3. L'impunita mancata applicazione del predetto art. 10 - fatto ancor più grave - farebbe crescere negli ambienti tecnici e politici la sensazione di una facile elusione della norma. A ciò si aggiunga il fatto che esistono in Italia realtà dove l'obbligo di costruire piste ciclabili in occasione della realizzazione di nuove strade era già precedente all'entrata in vigore della legge 366/98. E' il caso della Lombardia dove, con oltre 1.600 comuni e 11 province, risultano inapplicati gli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 65/89 ("Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico") che da 12 anni obbliga la realizzazione di piste e percorsi ciclabili sia in sede di elaborazione di strumenti urbanistici che in fase di realizzazione di nuove strade comunali e provinciali. La FIAB, ritenendo intollerabile tale situazione, sollecita gli enti in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attivarsi affinché provvedano a verificare: -
come siano applicate le modifiche apportate al nuovo Codice della strada
dall'art. 10 commi 1 e 2 della Legge 366/1998; Poiché i progetti di opere pubbliche approvati in violazione della legge n. 366/98 sono illegittimi, ove ricorrano gli estremi, la FIAB si riserva di ricorrere alla magistratura.
Il Vicepresidente |