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Proposte di modifica del Codice della Strada e del Regolamento

Milano, aprile 1998

AICC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA’ CICLABILI

FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA

CODICE DELLA STRADA

Art. 50

Modificare nel modo seguente:

Biciclette

1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote, o altri mezzi di trasporto a più ruote equiparabili, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 3

inserire:

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli.

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE MISTO: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale i pedoni e le biciclette in attraversamento, le quali devono procedere a passo d'uomo, godono della precedenza rispetto ai veicoli.

CORSIA CICLABILE: corsia opportunamente segnalata destinata alla circolazione delle biciclette.

ITINERARIO CICLABILE: strada, o sequenza di strade o altri spazi transitabili, facenti parte di percorsi consigliati per i ciclisti.

modificare:

CORSIA RISERVATA
Aggiungere al termine le parole "e tra queste le biciclette"

MARCIAPIEDE
Aggiungere al .termine la frase "salvo diversa disposizione che deve essere indicata da segnali verticali e, se necessario, orizzontali."

PISTA CICLABILE
Aggiungere alle parole "opportunamente delimitata" le parole "e protetta idoneamente".

SALVAGENTE
Dopo le parole "dei pedoni" aggiungere "e dei ciclisti"; dopo le parole "attraversamenti pedonali" aggiungere "e ciclabili".

ZONA RESIDENZIALE
Dopo le parole "dei pedoni" inserire le parole ", dei ciclisti".

Art. 40

aggiungere:

12. Nelle intersezioni semaforizzate, laddove sussistano le condizioni, è ammesso, ai fini della sicurezza, di predisporre a terra una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante apposito tratto di corsia.

13. Nelle intersezioni semaforizzate, laddove sussistano le condizioni, la svolta a "P" delle biciclette viene facilitata con linea di arresto avanzata da predisporre sulla strada interessata.

Art. 143

aggiungere:

14. In centro abitato, mediante apposita segnaletica verticale, è consentito alle biciclette il transito controsenso di strade a senso unico con limite di velocità massimo non superiore a 30 km/h. Allorché il limite di velocità é di 50 km/h, occorre altresì il tracciamento di corsia ciclabile.

Art. 145

aggiungere:

14bis. Nelle intersezioni organizzate con circolazione rotatoria la precedenza è assegnata ai veicoli che circolano sull'anello dell'intersezione.

Art. 157

modificare:

3. dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie"; sostituire la parola "velocipedi" con la parola "biciclette".

Art.158

modificare:

1.g) dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie"; sostituire la parola "velocipedi" con la parola "biciclette"

aggiungere:

4bis. E' consentita la sosta delle biciclette su marciapiede e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; deve, in ogni caso, essere lasciato uno spazio sufficiente per il regolare transito dei pedoni.

Art. 182

modificare:

Sostituire nei diversi commi la parola " velocipedi" con "biciclette".

9. Dopo "sulle piste" aggiungere "e sulle corsie ciclabili".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE

Art. 122

modificare:

9.c) Dopo la parola "percorso" aggiungere la frase ", anche su marciapiede qualora sussistano le condizioni adeguate".

Art. 140

modificare nel modo seguente:

7. Le corsie ciclabili sono separare dalle corsie di marcia mediante striscia gialla di cm 12 per le strade con limite di velocità uguale o inferiore a 30 km/h e cm 15 negli altri casi.

Art. 146

modificare nel modo seguente:

1. Gli attraversamenti ciclabili o ciclopedonali misti devono essere previsti per garantire la continuità delle piste ciclabili, delle corsie ciclabili, dei percorsi pedonali e ciclabili e dei collegamenti ciclabili comunque realizzati.

Art. 179

inserire:

4 bis. Nelle intersezioni di strade ove vige il limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h si possono adottare sopraelevazioni delle aree di intersezione con raccordi di altezza pari a quelle previste dal successivo comma 6 ed evidenziati nei piani di raccordo mediante zebrature di larghezza uguale per segni e gli intervalli, realizzati anche mediante materiali lapidei o in conglomerato di diversa colorazione.

Art. 377

modificare:

2. sostituire le parole "tenendo il veicolo a mano" con la frase "a passo d'uomo".

6. sostituire la parola "velocipedi" con "biciclette"; dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie ciclabili"

7. dopo "le piste ciclabili" aggiungere "e corsie ciclabili".


SEGNALETICA STRADALE SPECIALE
per ITINERARI CICLABILI (proposta)

Sono indicate le modifiche/integrazioni veramente innovative ovvero che necessitano di una riscrittura di articoli del DPR 495/92.

Problema/Soluzione

Norma attuale D.P.R. 495/92

Modifica o integrazione al D.P.R. 495/92

disegno

I segnali di direzione sono concepiti solo per utenti motorizzati: dimensioni, colori, natura del messaggio, solo località e strade principali, ecc.
Sviluppare una segnaletica solo ciclabile di piccole dimensioni e con colori propri, tali da non distrarre il conducente e non disturbare il normale traffico a motore.

Art. 77 Norme generali sui segnali verticali) comma 3.

Art. 78 (Colori dei segnali verticali) comma 2.

Art. 80 (Dimensioni e formati dei segnali verticali) comma 4.

Art. 77 comma 3: togliere "purchè integrata o integrabile con quella diretta ai" sostituire con "purché non ingeneri confusione o distrazione ai".

Art. 78 comma 2: aggiungere "m) azzurro (verde, rosso) : per i segnali per gli itinerari ciclabili".

Art. 80 comma 4: aggiungere "sono comunque consentiti segnali di dimensioni minori per la segnaletica di itinerari ciclabili".

figura 1
Gli itinerari ciclabili possono giacere su strade a traffico promiscuo con relativo problema di tutela del ciclista.
Classificare gli itinerari ciclabili (o semplicemente le strade con elevato utilizzo da parte dei ciclisti ) introducendo provvedimenti di moderazione del traffico. Es. La "Rad frendliche route" in uso in Austria.

Art. 83 (Pannelli integrativi) comma 10.

Art. 83:comma 10: aggiungere un simbolo all'elenco:

Simbolo: bicicletta (o bicicletta con scritta).
Significato: strada frequentata da biciclette.
Figura: vedi disegno fig. 2.

figura 2
Gli itinerari ciclabili e/o le piste ciclabili devono essere segnalate anche dal punto di vista dell'avviamento dell'utente ad esse.
Prevedere un sistema di segnali compatibili con la segnaletica per viabilità normale.

Art. 80 comma 4.

Art. 136, (Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili).

Vedi sopra.

Art. 136: aggiungere una Figura II 363 bis denominata:
"ITINERARIO CICLABILE Indica la vicinanza di un itinerario ciclabile classificato".

figura 3

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