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Proposte di modifica del Codice della Strada e del RegolamentoMilano, aprile 1998 AICC - ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA CICLABILI FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA CODICE DELLA STRADA Art. 50 Modificare nel modo seguente: Biciclette 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote, o altri mezzi di trasporto a più ruote equiparabili, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo. 2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Art. 3 inserire: ATTRAVERSAMENTO CICLABILE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli. ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE MISTO: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale i pedoni e le biciclette in attraversamento, le quali devono procedere a passo d'uomo, godono della precedenza rispetto ai veicoli. CORSIA CICLABILE: corsia opportunamente segnalata destinata alla circolazione delle biciclette. ITINERARIO CICLABILE: strada, o sequenza di strade o altri spazi transitabili, facenti parte di percorsi consigliati per i ciclisti. modificare: CORSIA
RISERVATA MARCIAPIEDE PISTA
CICLABILE SALVAGENTE ZONA
RESIDENZIALE Art. 40 aggiungere: 12. Nelle intersezioni semaforizzate, laddove sussistano le condizioni, è ammesso, ai fini della sicurezza, di predisporre a terra una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante apposito tratto di corsia. 13. Nelle intersezioni semaforizzate, laddove sussistano le condizioni, la svolta a "P" delle biciclette viene facilitata con linea di arresto avanzata da predisporre sulla strada interessata. Art. 143 aggiungere: 14. In centro abitato, mediante apposita segnaletica verticale, è consentito alle biciclette il transito controsenso di strade a senso unico con limite di velocità massimo non superiore a 30 km/h. Allorché il limite di velocità é di 50 km/h, occorre altresì il tracciamento di corsia ciclabile. Art. 145 aggiungere: 14bis. Nelle intersezioni organizzate con circolazione rotatoria la precedenza è assegnata ai veicoli che circolano sull'anello dell'intersezione. Art. 157 modificare: 3. dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie"; sostituire la parola "velocipedi" con la parola "biciclette". Art.158 modificare: 1.g) dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie"; sostituire la parola "velocipedi" con la parola "biciclette" aggiungere: 4bis. E' consentita la sosta delle biciclette su marciapiede e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; deve, in ogni caso, essere lasciato uno spazio sufficiente per il regolare transito dei pedoni. Art. 182 modificare: Sostituire nei diversi commi la parola " velocipedi" con "biciclette". 9. Dopo "sulle piste" aggiungere "e sulle corsie ciclabili". REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE Art. 122 modificare: 9.c) Dopo la parola "percorso" aggiungere la frase ", anche su marciapiede qualora sussistano le condizioni adeguate". Art. 140 modificare nel modo seguente: 7. Le corsie ciclabili sono separare dalle corsie di marcia mediante striscia gialla di cm 12 per le strade con limite di velocità uguale o inferiore a 30 km/h e cm 15 negli altri casi. Art. 146 modificare nel modo seguente: 1. Gli attraversamenti ciclabili o ciclopedonali misti devono essere previsti per garantire la continuità delle piste ciclabili, delle corsie ciclabili, dei percorsi pedonali e ciclabili e dei collegamenti ciclabili comunque realizzati. Art. 179 inserire: 4 bis. Nelle intersezioni di strade ove vige il limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h si possono adottare sopraelevazioni delle aree di intersezione con raccordi di altezza pari a quelle previste dal successivo comma 6 ed evidenziati nei piani di raccordo mediante zebrature di larghezza uguale per segni e gli intervalli, realizzati anche mediante materiali lapidei o in conglomerato di diversa colorazione. Art. 377 modificare: 2. sostituire le parole "tenendo il veicolo a mano" con la frase "a passo d'uomo". 6. sostituire la parola "velocipedi" con "biciclette"; dopo "sulle piste" aggiungere "e corsie ciclabili" 7. dopo "le piste ciclabili" aggiungere "e corsie ciclabili". SEGNALETICA STRADALE SPECIALE Sono indicate le modifiche/integrazioni veramente innovative ovvero che necessitano di una riscrittura di articoli del DPR 495/92.
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