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Servizio bici al seguito del viaggiatore (testo tratto dalle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con regio decreto legge 11 ottobre 1934, n° 1948 convertito in legge 4 aprile 1935, n° 911 e successive modificazioni)
Omissis…..
CAPO
XIX
SERVIZI
COMPLEMENTARI Art.
73.- Bici al seguito del viaggiatore §
1.- Generalità.- Nel limite dei posti disponibili, il servizio viene
effettuato nei giorni, sulle relazioni e con i treni espressamente
indicati nell'Orario ufficiale.
I trasporti possono essere effettuati anche con treni diversi da
quelli indicati nell’Orario ufficiale, con modalità specificate di
volta in volta.
Il trasporto é consentito in ragione di una bici per viaggiatore.
Non sono ammesse al trasporto biciclette speciali più lunghe di 2 metri
(tandem) ed i rimorchi per biciclette.
Durante il trasporto non é consentito lasciare oggetti o bagagli
sulle bici o negli spazi adibiti al trasporto delle stesse.
§ 2.-
Ammissione al trasporto - Rilascio dei biglietti.- Per usufruire del
servizio il viaggiatore deve essere munito di un biglietto di viaggio al
prezzo competente, compresi i biglietti a titolo gratuito e abbonamenti,
valido per il percorso da effettuare e del biglietto di supplemento
previsto per la categoria del treno utilizzato. Il biglietto di
supplemento può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati.
Per i soli viaggi effettuati sui treni classificati Suburbani, Regionali,
Diretti ed Interregionali, in alternativa al supplemento può essere
utilizzato, per il trasporto della bici,
un biglietto a tariffa intera di 2° classe avente la medesima
percorrenza del titolo di in viaggio in possesso del viaggiatore.
§
3.- Validità dei biglietti.- Il biglietto di supplemento deve essere
convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici prima di
effettuare il trasporto ed ha validità di 24 ore dalla convalida. Il
biglietto a tariffa intera di 2° classe utilizzato per il trasporto della
bici deve essere convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici
prima di effettuare il trasporto ed ha la stessa validità del biglietto
di viaggio di corsa semplice. In caso di mancanza o inagibilità delle
macchine obliteratrici, prima di iniziare il viaggio il viaggiatore deve
richiedere la convalida alla biglietteria o rivolgersi, di propria
iniziativa, al personale del treno all’atto della salita senza pagamento
dell’importo di cui al § 6.1 dell’art.9 delle presenti C.T. Il
possessore di un supplemento scadente di validità in corso di viaggio può
ottenere dal personale del treno, purché ne faccia richiesta prima
dell'ora di scadenza, la proroga della validità. Per tale proroga é
dovuto il solo diritto fisso di 2,50
euro per ogni 24 ore indivisibili. §
4.- Prezzi.- Per il trasporto delle bici al seguito del viaggiatore
si applicano i prezzi della
tariffa n. 29 in caso di biglietto di supplemento, della tariffa n.39 o
n.1 Espressi/Regionali/Nazionali in caso di utilizzo del biglietto
a tariffa intera di 2°
classe.
§ 5.- Obblighi del viaggiatore.- Il viaggiatore é tenuto ad
effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico della bici
attenendosi alle richieste ed agli avvertimenti del personale ferroviario
ed é responsabile dei danni causati alla propria ed alle altrui
biciclette, al personale e al materiale FS e a terzi.
Il carico e lo scarico della bici può essere effettuato solo ed
esclusivamente nelle stazioni ove il treno espleta tale servizio.
E' facoltà del viaggiatore di applicare alla bici dispositivi
idonei a prevenire furti ed abusi.
§ 6.- Viaggi dei gruppi.- Per i viaggi dei gruppi con un numero di
biciclette superiore a 10 é obbligatoria la preventiva richiesta scritta
recante l'indicazione del giorno, del percorso, dei treni, del numero
delle bici, sottoscritta dal responsabile del gruppo e da presentare con
un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di partenza.
Il trasporto può essere effettuato anche in giorni, su relazioni e
con treni diversi da quelli indicati nel precedente § 1.
Al ricevimento della conferma dell'effettuazione del trasporto, per
ogni bici deve essere corrisposto il prezzo del supplemento previsto nella
tariffa n. 29 per la categoria del treno utilizzato. Qualora
l'effettuazione del trasporto comporti l'aggiunta di veicoli alla normale
composizione del treno dovrà essere inoltre corrisposta una tassa
aggiuntiva, determinata di volta in volta sulla base dei costi che la
maggiore composizione comporta.
Per il trasporto di bici con treni speciali oppure organizzati da
associazioni ciclistiche, la tassazione avverrà in base agli accordi
particolari stipulati.
§ 7.- Irregolarità.- Qualora il proprietario non provveda a
ritirare la bici all’arrivo del treno nella stazione di destinazione, la
stessa viene custodita e tenuta a disposizione dell'avente diritto per un
periodo di 30 giorni dietro pagamento della tassa prevista per il deposito
dei bagagli nelle stazioni. Trascorso il periodo di 30 giorni la bici può
essere venduta.
Ove il viaggiatore, in corso di viaggio o all'arrivo, venga trovato
sprovvisto sia del biglietto di supplemento per il trasporto della bici
sia del biglietto di viaggio per la bici a tariffa intera, o con gli
stessi scaduti di validità o privi di convalida, viene regolarizzato
mediante il pagamento dell’importo dovuto, maggiorato della soprattassa
di 8,00 euro.
Il viaggiatore che è trovato a trasportare la bici su treni nei
quali non si effettua il servizio è assoggettato al pagamento di una
penalità di 8,00 euro e
deve, in ogni caso, provvedere a sua cura a scaricarla nella prima
stazione in cui il treno effettua fermata.
Qualora il viaggiatore venga trovato munito di supplemento per il
trasporto della bici valido per una categoria di treni inferiore a quella
su cui sta viaggiando, è assoggettato al pagamento della differenza tra
l'importo pagato e quello dovuto per la categoria di treno utilizzato, con
l'applicazione della soprattassa di 8,00 euro. Se
l’irregolarità riguarda il titolo di viaggio sia del viaggiatore che
della bici, la soprattassa o
la penalità dovuta (25,00 o 8,00 euro a seconda dei casi) si applica
una sola volta.
Per i viaggi effettuati esclusivamente in ambito della Regione
Emilia Romagna, al viaggiatore con bici al seguito, trovato senza
biglietto si applica la normativa prevista per i viaggi di corsa semplice
(tar. 39/6/E.Romagna) .
§ 8.- Rimborsi.-
Il rimborso dei biglietti di supplemento viene effettuato con le
seguenti modalità:
a) viaggi isolati.
I biglietti di supplemento per il trasporto della bici non sono
rimborsabili in caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio del
viaggiatore.
In caso di rinuncia al trasporto dovuta a mancanza di posto per il
trasporto della bici riscontrato nella stazione di origine del primo
viaggio, é applicato il disposto del punto c), § 1, art. 12 delle C.T.
sia al biglietto di supplemento per il trasporto della bici sia al
biglietto di viaggio del possessore della bici.
Nel caso di trasporto effettuato in appoggio a biglietto di
abbonamento il diritto al rimborso é limitato al solo biglietto di
supplemento per il trasporto della bici.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il
secondo giorno successivo a quello del
viaggio non effettuato.
Non é ammesso il rimborso per le tratte successive non effettuate,
qualunque ne sia il motivo.
b) viaggi dei gruppi.
In caso di rinuncia al trasporto, per fatto proprio, da parte dei
gruppi di cui al precedente § 7 e a condizione che la stessa venga
comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà
luogo al rimborso della sola somma pagata per il trasporto delle bici,
previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva
non é rimborsabile in nessun caso. Nessun
rimborso spetta al viaggiatore trovato in corso di viaggio munito di
biglietto di supplemento per il trasporto della bici valevole per la
categoria di treno superiore a quella effettivamente utilizzata.
§ 9.- Responsabilità.- All'atto del rilascio del biglietto di
supplemento il viaggiatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione
liberatoria.
Le FS non assumono la custodia delle bici caricate nel treno e non
rispondono per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. Le FS,
in caso di incidente a loro imputabile, corrispondono, su richiesta del
viaggiatore, per la distruzione o lo smarrimento delle bici, € 260,00 a
bici, salvo la dimostrazione di un maggior danno.
ESTRATTO DELL'ALLEGATO N° 12 - Bagagli trasportati dai viaggiatori nelle carrozze …… Omissis…….. 3.-
Trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici.
I viaggiatori possono portare gratuitamente
su tutti i treni una bici a condizione che essa sia contenuta in
una sacca di dimensioni non superiori a cm. 80x110x40 e non arrechino
pericolo o disagio agli altri viaggiatori.
Le FS si riservano la facoltà di stabilire particolari
caratteristiche tecniche per le sacche porta-bici.
Dietro esibizione del biglietto di viaggio e limitatamente al
periodo di 24 ore decorrenti dalla convalida
é consentito il deposito gratuito della sacca porta-bici presso le
stazioni abilitate al servizio.
Trascorsi tali periodi il mancato ritiro della sacca porta-bici
comporta l'applicazione delle tasse previste per il deposito dei bagagli
nelle stazioni.
Qualora il proprietario non provveda a ritirare la sacca
porta-bici, questa viene custodita e tenuta a disposizione dell'avente
diritto per un periodo di 30 giorni, decorso il quale può essere venduta.
Nel caso in cui la bici arrechi
grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, Il viaggiatore è
assoggettato al pagamento di una penalità di euro 8,00 e deve, in ogni
caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione in cui il treno effettua
fermata. |