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ASA TRASPORTO Direzione Regionale Piemonte Proposta di Accordo
Particolare nr. 2.98 TRA Le Ferrovie dello Stato S.p.A. P.IVA 01008081000 con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n.1,nella persona del sig. Giovanni Cassola in qualità di responsabile della Direzione Regionale Trasporto Locale del Piemonte E LAssociazione Bici e Dintorni di Torino C.F.97532720014, con sede legale in Torino, Via Assietta 13/A, nella persona del presidente sig. Vicari Antenore; premesso che lAssociazione " Bici e Dintorni" svolge unintensa attività finalizzata allo sviluppo del cicloturismo in ambito regionale e interregionale e che privilegia inoltre per i suoi viaggi lutilizzo del vettore treno, premesso inoltre che lAccordo Particolare stipulato tra le Ferrovie dello Stato e lAssociazione "Bici e Dintorni" per lanno 1997 ha portato ad una ulteriore implementazione del prodotto bici+treno, soprattutto sui treni ordinari a bassa frequentazione nelle giornate di sabato e festivi e che per lanno corrente si prevede un ulteriore aumento della succitata domanda di trasporto SI CONVIENE QUANTO SEGUE * art.1 oggetto dellaccordo Le condizioni tariffarie previste dal
presente accordo si riferiscono a viaggi di comitive, con o senza bici al seguito, che
utilizzino treni classificati Regionali, Interregionali e Diretti nelle giornate di sabato
e festivi e tutti i giorni dal 22 giugno al 4 settembre 98. Sono escluse
dallapplicazione di tali condizioni le comitive che utilizzino nelle giornate di
domenica i treni 2023, 2024. 2065, 2068, 2074, e nei giorni di sabato e festivi il treno
2071. Tale elenco di treni dovrà essere ridefinito ad ogni cambio orario, ad
insindacabile giudizio di questa Direzione. Nel caso in cui, a giudizio della Direzione
Regionale T.L. Piemonte, il treno richiesto, per la presenza del gruppo di "Bici e
Dintorni", debba essere rinforzato, non verranno comunque applicate le agevolazioni
tariffarie di cui al punto 5 del presente Accordo. *art.2 programma di viaggi Il calendario prevede almeno venti gite da
effettuarsi sul territorio nazionale, che si svolgeranno nel corso dellanno 1998.
Nel caso di gite interessanti un numero di viaggiatori con bici al seguito compresi tra
sei e dieci , comprese in tratte del territorio della regione Piemonte e Valle
dAosta Ed effettuate nei giorni indicati allart. 1, non dovrà essere
richiesto preventivo benestare della Direzione Regionale, fatte ovviamente salve le
eccezioni per i treni esclusi dal presente Accordo e di cui allart. 1. Per le gite
effettuate da "Bici e Dintorni alle condizioni di cui sopra, si dovrà adottare la
normale procedura con il ritiro del documento di viaggio presso la biglietteria di Torino
PN, sportelli riservati alle comitive, alla quale verrà inviata copia del presente
Accordo. Per questi viaggi, effettuati senza specifico benestare della Direzione
Regionale Piemonte, sarà esclusiva responsabilità dellassociazione "Bici e
Dintorni" lutilizzo dei treni secondo le modalità descritte allart. 1.
In presenza di un utilizzo dei treni non conforme al presente Accordo, lo stesso verrà
automaticamente a decadere.
in modo da adottare con sufficiente anticipo tutti i necessari provvedimenti organizzativi. *art. 3 durata dellaccordo Il presente accordo ha validità dal
01/01/98 al 31/12/98 e potrà essere riproposto, ad insindacabile giudizio della Direzione
Regionale T.L. Piemonte , allAssociazione "Bici e Dintorni", in base a
valutazione di carattere commerciale . *art.4 - obblighi della parte contraente Il contraente deve rispettare le seguenti condizioni:
*art. 5 condizioni tariffarie Con decorrenza dallinizio di validità del presente accordo, le Ferrovie accordano, in sussistenza delle condizioni di cui allart. 1 per i viaggi in comitiva, le seguenti riduzioni:
Oltre le cinquanta persone paganti questa
Direzione Regionale si riserva di applicare le riduzioni previste in Accordo, in base alle
proprie valutazioni tecniche e commerciali.
Successivamente al raggiungimento dellobiettivo, le Ferrovie accorderanno per i viaggi in comitiva, senza alcun periodo di sospensione, le seguenti riduzioni:
Oltre le cinquanta persone paganti questa
Direzione Regionale si riserva di applicare le riduzioni previste in Accordo, in base alle
proprie valutazioni tecniche e commerciali. * art.6 - rimborsi In caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio, da parte di "Bici e dintorni" e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone, previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva per lutilizzo di bagagliai non rimborsabile in nessun caso. *art. 7 rapporto tra le parti Il presente accordo deve essere trattato in via riservata tra le parti e si basa sulla reciproca fiducia. Per quanto non completato nel presente accordo si fa riferimento alle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone vigente al momento dell'effettuazione del viaggio. Il presente accordo è esente da registrazione salvo caso duso; le spese di bollo sono a carico del Contraente. |