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Treno + Bici

Proposta di accordo tra FS - Direzione Regionale Piemonte e
Bici & Dintorni di Torino (FIAB)

ASA TRASPORTO
METROPOLITANO
E REGIONALE

Direzione Regionale Piemonte
Divisione Trasporto Locale

 Proposta di Accordo Particolare nr. 2.98
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

TRA

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. P.IVA 01008081000 con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n.1,nella persona del sig. Giovanni Cassola in qualità di responsabile della Direzione Regionale Trasporto Locale del Piemonte

E

L’Associazione Bici e Dintorni di Torino C.F.97532720014, con sede legale in Torino, Via Assietta 13/A, nella persona del presidente sig. Vicari Antenore;

premesso che l’Associazione " Bici e Dintorni" svolge un’intensa attività finalizzata allo sviluppo del cicloturismo in ambito regionale e interregionale e che privilegia inoltre per i suoi viaggi l’utilizzo del vettore treno,

premesso inoltre che l’Accordo Particolare stipulato tra le Ferrovie dello Stato e l’Associazione "Bici e Dintorni" per l’anno 1997 ha portato ad una ulteriore implementazione del prodotto bici+treno, soprattutto sui treni ordinari a bassa frequentazione nelle giornate di sabato e festivi e che per l’anno corrente si prevede un ulteriore aumento della succitata domanda di trasporto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

* art.1 – oggetto dell’accordo

Le condizioni tariffarie previste dal presente accordo si riferiscono a viaggi di comitive, con o senza bici al seguito, che utilizzino treni classificati Regionali, Interregionali e Diretti nelle giornate di sabato e festivi e tutti i giorni dal 22 giugno al 4 settembre 98. Sono escluse dall’applicazione di tali condizioni le comitive che utilizzino nelle giornate di domenica i treni 2023, 2024. 2065, 2068, 2074, e nei giorni di sabato e festivi il treno 2071. Tale elenco di treni dovrà essere ridefinito ad ogni cambio orario, ad insindacabile giudizio di questa Direzione. Nel caso in cui, a giudizio della Direzione Regionale T.L. Piemonte, il treno richiesto, per la presenza del gruppo di "Bici e Dintorni", debba essere rinforzato, non verranno comunque applicate le agevolazioni tariffarie di cui al punto 5 del presente Accordo.
In presenza di richieste di viaggi nelle giornate dal lunedì al venerdì, nel periodo dal 1.1.98 al 19.06.98 e dal 7.09.98 al 31.12.98, potrà essere eccezionalmente prevista l’applicazione delle condizioni tariffarie di cui al presente Accordo Particolare, previo esame del livello di utilizzazione dei treni richiesti.

*art.2 – programma di viaggi

Il calendario prevede almeno venti gite da effettuarsi sul territorio nazionale, che si svolgeranno nel corso dell’anno 1998. Nel caso di gite interessanti un numero di viaggiatori con bici al seguito compresi tra sei e dieci , comprese in tratte del territorio della regione Piemonte e Valle d’Aosta Ed effettuate nei giorni indicati all’art. 1, non dovrà essere richiesto preventivo benestare della Direzione Regionale, fatte ovviamente salve le eccezioni per i treni esclusi dal presente Accordo e di cui all’art. 1. Per le gite effettuate da "Bici e Dintorni alle condizioni di cui sopra, si dovrà adottare la normale procedura con il ritiro del documento di viaggio presso la biglietteria di Torino PN, sportelli riservati alle comitive, alla quale verrà inviata copia del presente Accordo. Per questi viaggi, effettuati senza specifico benestare della Direzione Regionale Piemonte, sarà esclusiva responsabilità dell’associazione "Bici e Dintorni" l’utilizzo dei treni secondo le modalità descritte all’art. 1. In presenza di un utilizzo dei treni non conforme al presente Accordo, lo stesso verrà automaticamente a decadere.
Nel caso in cui la comitiva sia composta da oltre dieci persone o percorra nel trasferimento una tratta esterna ai confini regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta o interessi anche parzialmente nel viaggio una giornata feriale (lunedì – venerdì) nei periodi dal 01/01/98 al 19/06/98 e dal 07/09/98 al 31/12/98, per ciascuna di queste gite dovranno intervenire con almeno sette giorni di anticipo, accordi preventivi tali da prevedere:

  • i treni utilizzati, la data dei viaggi di andata e di ritorno
  • il numero di viaggiatori partecipanti
  • il numero di bici al seguito

in modo da adottare con sufficiente anticipo tutti i necessari provvedimenti organizzativi.

*art. 3 – durata dell’accordo

Il presente accordo ha validità dal 01/01/98 al 31/12/98 e potrà essere riproposto, ad insindacabile giudizio della Direzione Regionale T.L. Piemonte , all’Associazione "Bici e Dintorni", in base a valutazione di carattere commerciale .
Lo stesso si intende inoltre decaduto qualora da parte della F.S. S.p.A. vengano apportate modifiche all’attuale struttura tariffaria. Rimane invece valido, sino alla naturale scadenza, qualora vengano effettuati aumenti tariffari in percentuale fissa.

*art.4 - obblighi della parte contraente

Il contraente deve rispettare le seguenti condizioni:

  • acquistare i biglietti, i supplementi e gli eventuali altri corrispettivi prima dell’inizio di ogni viaggio, presso la Biglietteria di Torino porta Nuova, sportelli riservati alle comitive, salvo variazioni che potranno intervenire nel corso dell’anno per motivi organizzativi.
  • curare che l’Associazione compaia, in qualità di organizzatrice, sul biglietto per comitiva
  • trattenere i biglietti per comitiva ed i supplementi, compresi quelli dei viaggi effettuati senza il rilascio dello specifico benestare della Direzione Regionale Piemonte, provvedendo alla successiva consegna alla Direzione stessa, con tempi e modalità che saranno concordati di volta in volta.

*art. 5 –condizioni tariffarie

Con decorrenza dall’inizio di validità del presente accordo, le Ferrovie accordano, in sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 per i viaggi in comitiva, le seguenti riduzioni:

  • da 6 a 24 persone paganti tariffa scontata del 30%
  • da 25 a 50 persone paganti tariffa scontata del 40%

Oltre le cinquanta persone paganti questa Direzione Regionale si riserva di applicare le riduzioni previste in Accordo, in base alle proprie valutazioni tecniche e commerciali.
Nel periodo di validità del presente accordo alla parte contraente si fissa l’obiettivo di fatturato di lire 9.500.000(novemilionicinquecentomila.)
Per il raggiungimento di tale obiettivo concorrono i seguenti introiti:

  • i biglietti per comitive alle quali si applicano le riduzioni previste dal presente accordo,
  • i biglietti di supplemento bici, limitatamente a quelli emessi o obliterati per le gite effettuate con le riduzioni di cui al presente accordo,
  • i corrispettivi per l’aggiunta di bagagliai.

Successivamente al raggiungimento dell’obiettivo, le Ferrovie accorderanno per i viaggi in comitiva, senza alcun periodo di sospensione, le seguenti riduzioni:

  • da6 a 24 persone paganti tariffa scontata del 40%
  • da 25 a 50 persone paganti tariffa scontata del 50%.

Oltre le cinquanta persone paganti questa Direzione Regionale si riserva di applicare le riduzioni previste in Accordo, in base alle proprie valutazioni tecniche e commerciali.
Il corrispettivo per l’aggiunta di bagagliai resta fissato in base alla tariffa corrente, dovrà essere pagato con almeno tre giorni di anticipo e non è rimborsabile.
Le suddette riduzioni tariffarie vengono accordate anche nei periodi soggetti alle esclusioni di cui all’art. 36 C.T.

* art.6 - rimborsi

In caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio, da parte di "Bici e dintorni" e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone, previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva per l’utilizzo di bagagliai non rimborsabile in nessun caso.

*art. 7 – rapporto tra le parti

Il presente accordo deve essere trattato in via riservata tra le parti e si basa sulla reciproca fiducia. Per quanto non completato nel presente accordo si fa riferimento alle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone vigente al momento dell'effettuazione del viaggio. Il presente accordo è esente da registrazione salvo caso d’uso; le spese di bollo sono a carico del Contraente.