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Treno + Bici

 

La convenzione in Formato PDF (copia dell'originale e successive proroghe)
- convenzione

 

Convenzione tra FIAB e Trenitalia

Testo dell'accordo firmato per il 2006 e, con successive proroghe, valido anche per il 2008 e oltre fino a nuovo avviso.

Si informa che per il 2006 vengono confermate le condizioni di utilizzo e le agevolazioni previste per i viaggi organizzati sui treni regionali, suburbani, diretti ed interregionali delle associazioni o coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

Di seguito sono riportate le agevolazioni tariffare per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito:

  •  gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore;
  • gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;
  • gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

 L'agevolazione, nei periodi ad alta frequentazione, può essere esclusa o limitata ad un numero di posti definito.

Le riduzioni di cui sopra possono subire, a livello regionale, modificazioni per effetto di integrazioni  e/o prescrizioni tariffarie.

 Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista l’emissione manuale del biglietto, utilizzando il Ci 202P.

 

Testo dell'accordo firmato per il 2005.

Anche per il 2005 vengono confermate le condizioni di utilizzo e le agevolazioni previste sui treni del Trasporto Regionale per i viaggi organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) disciplinate con le circolari DTR/DMK/10012 del 13.12.2001 e DP/MK 19352 del 07.11.2002.

In particolare sono confermate sino al 31.12.2005 le agevolazioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, che di seguito si riassumono:

  •  gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore;
  • gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;
  • gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

 Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi minimi per viaggiatore.

Le riduzioni di cui sopra possono subire, a livello regionale, modificazioni per effetto di integrazioni  e/o prescrizioni tariffarie.

 Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista l’emissione manuale del biglietto, utilizzando il Ci 202P.

Testo dell'accordo firmato per il 2004.

Vengono confermate anche per l'anno 2004 tutte le condizioni di utilizzo e le agevolazioni previste sui treni del Trasporto Regionale per i viaggi organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) disciplinate con le circolari DTR/DMK/10012 del 13.12.2001 e DP/MK 19352 del 07.11.2002.

In particolare sono confermate sino al 31.12.2004 le agevolazioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, che di seguito si riassumono:

· gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l'applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L'offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore; · gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti; · gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi minimi per viaggiatore.

Le riduzioni di cui sopra possono subire, a livello regionale, modificazioni per effetto di integrazioni e/o prescrizioni tariffarie.

Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista l'emissione manuale del biglietto, utilizzando il Ci 202P. Forse da febbraio l'emissione di tali biglietti verrà anche informatizzata, la cosa sarà oggetto di comunicazione successiva.

Il foglio disposizioni che comunica alle varie diramazioni di Trenitalia il rinnovo dell'accordo è il DTR/8257 del 29/10/2003, appena disponibile la copia su carta intestata Trenitalia verrà pubblicata sul sito www.fiab-onlus.it in sostituzione di quella precedente.

Romolo Solari bicintreno@fiab-onlus.it Responsabile FIAB per l'intermodalità treno + bici"


Testo dell'accordo firmato per il 2003.

Oggetto: ACCORDO PARTICOLARE TRENITALIA/FIAB

Vengono confermate anche per l’anno 2003 tutte le condizioni di utilizzo e le agevolazioni previste sui treni del Trasporto Regionale per i viaggi organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) disciplinate con la circolare DTR/DMK/10012 del 13.12.2001 che ad ogni buon fine si allega in copia.

In particolare sono confermate sino al 31.12.2003 le agevolazioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, che di seguito si riassumono:

· gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore;

· gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;

· gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi minimi per viaggiatore.

Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista l’emissione manuale del biglietto, utilizzando il Ci 202P.


Testo dell'accordo firmato per il 2002.

ACCORDO PARTICOLARE

TRENITALIA / DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE-F.I.A.B.

PREMESSA

Fra la Divisione Trasporto Regionale e la F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) è vigente l’Accordo Particolare n.25/1999 sottoscritto dalle parti in data 10 maggio 1999 e modificato con il 1° Atto Integrativo in data11/12/2000.

L’Accordo prevede particolari condizioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B sui treni classificati in orario Regionali, Diretti ed Interregionali.

Sono esclusi dall’applicazioni di tali condizioni i viaggi effettuati sui treni inibiti alle comitive indicati sull’Orario Ufficiale. Ogni Direzione Regionale/Provinciale può, ad ogni cambio orario, definire un ulteriore elenco di treni esclusi dall’applicazione delle condizioni particolari previste dall’Accordo.

Quanto sopra è stato disciplinato con Circolare operativa DTR/DMK/8944 - progressivo 011/2000 - del 13.12.2000.

Con OS 49/2001, a decorrere dal 27.01.2002, i prezzi e le condizioni per i viaggi in comitiva sui treni di Trenitalia S.p.A. vengono modificati e l’offerta “minigruppi” sarà sostituita dall’offerta “Famiglie”.

Con OS 50/2001, a decorrere dal 27.01.2002, le limitazioni al diritto al rimborso vengono modificate.

Pertanto, a decorrere da tale data, le CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI di cui al punto 3 della citata Circolare Operativa e l’ultrimo capoverso del punto 5. DISCIPLINA DEI RIMBORSI, vanno sostituite con quelle di seguito riportate:

“3 CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI

3.1 Condizioni tariffarie

A far data 27.01.2002, per i viaggi in argomento si applicano le seguenti condizioni tariffarie.

Per i viaggi organizzati dalle Associazioni, o Coordinamenti Regionali di Associazioni aderenti alla FIAB, sui treni classificati in orario Regionali, Diretti ed Interregionali sono previste, sino al 31.12.2002, le seguenti agevolazioni tariffarie:

gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabli per fatto proprio del viaggiatore;

gruppi da 10 a 15 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;

gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con il massimo di 10 accompagnatori.

Non sono previsti periodi di sospensione.

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie occorre dimostrare l’appartenenza all’Associazione o Coordinamento Regionale, sia al momento della richiesta del biglietto, sia in fase di controlleria, presentando l’elenco nominativo degli appartenenti al gruppo redatto su carta intestata della FIAB”.

3.2. Irregolarità di viaggio

Per le irregolarità di viaggio valgono le vigenti C.T..

3.3. Norme per l’emissione dei biglietti

I attesa dell’aggiornamento del Sipax, è prevista l’emissione dei biglietti manuali Ci 202P, che andranno registrati nei modi d’uso, sui quali nel campo “indicazioni speciali” dovrà essere apposta l’annotazione “F.I.A.B.” e, per i soli gruppi da 3 a 5 persone anche la dicitura “NON RIMBORSABILE””.

5. DISCIPLINA DEI RIMBORSI

Per i viaggi organizzati….(omissis) …si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone previa deduzione del 20% di detto importo.

“Ai biglietti emessi in applicazione dell’Accordo Particolare 25/1999 e successivo 1°Atto integrativo, ad eccezione dei viaggi dei gruppi da 3 a 5 persone, non si applica pertanto la clausola di esclusione di rimborso per importi inferiori a Euro 8,00.”


Testo dell'accordo firmato il 10.05.1999.

Accordo Particolare

tra

LE FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni – Piazza della Croce Rossa 1 00100 Roma, denominata in seguito "F.S. SpA" per la quale interviene nel presente atto, in rappresentanza, il direttore dell'ASA Trasporto Metropolitano e Regionale Ing. Giancarlo Laguzzi Corso Magenta 24 20123 Milano,

e

FIAB "Federazione Italiana Amici della Bicicletta" – via Cesariano 11 20100 Milano, denominata di seguito "F.I.A.B.", rappresentata dal Presidente sig. Luigi Riccardi,

premesso che la F.I.A.B. svolge, tra l’altro, un’intensa attività finalizzata allo sviluppo del cicloturismo in ambito nazionale, e che previlegia per i propri spostamenti l’utilizzo del vettore treno,

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’accordo

Le condizioni tariffarie previste dal presente accordo si riferiscono a viaggi di comitive, con o senza bici al seguito, che utilizzano treni classificati Metropolitani, Regionali, Diretti e Interregionali. Sono escluse dall’applicazione di tali condizioni i viaggi effettuati sui treni indicati nell’orario ufficiale che non ammettono comitive. Ogni Direzione Reg. può, ad ogni cambio orario, definire un ulteriore elenco di treni esclusi dal presente accordo la cui copia sarà rilasciata alle associazioni F.I.A.B. che ne faranno richiesta.

Art. 2- Durata dell’Accordo

Il presente Accordo ha validità di anni 1(uno) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora, con un preavviso di almeno tre mesi, da presentarsi in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., non venga disdetto da una delle due parti.

Art. 3 – Programma di viaggi

Ogni associazione, o coordinamento regionale di associazioni aderenti alla FIAB, al fine di consentire di adottare con sufficiente anticipo tutti i necessari provvedimenti organizzativi, può concordare con la competente Direzione Regionale T.L. un programma di viaggi da effettuarsi nel periodo di validità dell’orario ferroviario. Tale programma dovrà essere fornito alla Direzione Regionale T.L. con anticipo di almeno 15 giorni dalla data della prima gita.

Per le gite organizzate al di fuori del programma citato, la relativa scheda tecnica dovrà essere trasmessa con l’anticipo di 7 giorni dalla data dell’effettuazione. Nessun preavviso è dovuto per gruppi fino a 10 persone. L’associazione, o il coordinamento, s’impegna ad indicare sia per le gite in programmazione ordinaria che straordinaria:

  • il numero identificativo del treno da utilizzare;

  • il numero indicativo dei viaggiatori e delle bici al seguito componenti il gruppo.

Art. 4 - Condizioni tariffarie

  • Con decorrenza dall’inizio di validità del presente accordo le F.S. SpA riconoscono per ciascuna gita, senza alcun periodo di sospensione, le riduzione unica del 30% per i tutti i viaggi effettuati da almeno 6 paganti.

Ogni associazione, o coordinamento regionale di associazioni aderenti alla F.I.A.B., può concordare con la Direzione Regionale T.L. della propria regione condizioni tariffarie diverse, comprese quelle relative all’aggiunta di bagagliai per il trasporto delle biciclette, in ragione di un obbiettivo annuo di fatturato.

Ai fini della gratuità degli accompagnatori si fa riferimento a quanto stabilito nelle "Condizioni e Tariffe per i Trasporti delle Persone sulle Ferrovie dello stato (art. 36 cap. VII).

L’eventuale mancato raggiungimento del fatturato di cui sopra potrà comportare, a discrezione della Direzione Reg. T.L. interessata e quale unica conseguenza, il mancato rinnovo degli Accordo regionale sottoscritto.

Art. 5- Obblighi della parte contraente

Le associazioni, o i coordinamenti di associazioni aderenti alla F.I.A.B., nel caso di diverse condizioni tariffarie concordate per obbiettivi di fatturato prefissato dovranno adempiere alle formalità stabilite di volta in volta dalla relative Direzioni Regionali di Trasporto Locale.

Art. 6- Disciplina dei rimborsi

In caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio, da parte delle associazioni aderenti alla FIAB, e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone previa deduzione del 20% di detto importo.

Ai biglietti emessi in applicazione del presente Accordo non si applicano pertanto:

- la clausola di esclusione di rimborso per biglietti inferiori ai 100 Km;

- la clausola di esclusione di rimborso per importi inferiori a L. 4.000;

- la clausola di detrazione minima di L. 10.000 per ogni viaggiatore.

Art. 7- Rapporto tra le parti

Le parti irrevocabilmente dichiarano:

  1. che non vi è stata mediazione o opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;

  2. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere al alcuno, direttamente o attraverso altri, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volti a facilitare la conclusione del presente Accordo.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle precedenti dichiarazioni, ovvero nel caso in cui una delle parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Accordo lo stesso si intenderà automaticamente sciolto ai sensi e per gli effetti dell’ art. n. 1456 del C.C.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo si fa riferimento a quanto previsto nelle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone vigente al momento del viaggio.

Il presente Accordo deve essere trattato in via riservata tra le parti e si basa sulla reciproca fiducia, essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.0.4.86 nr. 131.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Milano.