Statuto della
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Onlus
Come da ultima
modifica, assemblea straordinaria del 29.11.2009
TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1
Denominazione
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile,
è costituita un'associazione denominata "FIAB - FEDERAZIONE
ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".
Articolo 2
Sede Legale
L'associazione ha sede legale in Milano, via
Borsieri 4/e.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
Finalità, principi ispiratori e inquadramento
giuridico
La FIAB non ha fini di lucro ed intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di
attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente nell’ambito delle politiche per la mobilità
sostenibile.
In particolare l’associazione promuove l’uso
della bicicletta, propone e concorre a realizzare provvedimenti per
incentivare la mobilità ciclistica, per sviluppare la sicurezza
stradale delle cosiddette “utenze deboli della strada” e tutelare
i loro diritti.
L’associazione persegue gli obiettivi di:
- valorizzare e tutelare l’ambiente urbano,
extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando
la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della
vita;
- ridurre la congestione del traffico urbano e
quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
- combattere il riscaldamento globale, diminuendo l’emissione
di CO2 e favorendo il risparmio energetico.
L'associazione si ispira a principi di
solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L’associazione si avvale prevalentemente delle
attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri
aderenti.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed
agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali
che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato,
nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo 4
Attività
L'associazione, per il perseguimento delle
finalità di cui all'art. 3:
- Propone la realizzazione di strutture,
infrastrutture, provvedimenti e politiche che valorizzano e tutelano l’ambiente
urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile,
tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità
della vita. In particolare, con lo scopo di valorizzare e tutelare l’ambiente
urbano, extraurbano e naturale, elabora proprie proposte o, in accordo
con gli enti preposti, collabora alla progettazione, realizzazione o
manutenzione di: - percorsi urbani ed extraurbani - percorsi di
valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi
naturali - provvedimenti di moderazione del traffico urbano -
provvedimenti di tutela e miglioramento del verde pubblico e dell’ambiente
urbano in generale.
- Coopera con altre associazioni e con tutti coloro
che, nei diversi campi della vita culturale e sociale, operano in
difesa dell'ambiente. In particolare si propone di collaborare ad
iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico con altre associazioni di difesa
ambientale, quali realizzazioni, tutela e valorizzazione di aree
protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di
coinvolgimento della cittadinanza attiva (come ad es. pulizia e
manutenzione dell’ambiente), giornate di sensibilizzazione a favore
del patrimonio ambientale e artistico italiano, iniziative per la
promozione di produzioni biologiche o tipiche realizzate con minor
impatto sull’ambiente, manifestazioni a favore di provvedimenti
ambientali e denunce contro chi danneggia l’ambiente, e quanto altro
possa ritenersi utile per la tutela e la protezione dell’ambiente,
in particolare organizzando la partecipazione a queste iniziative con
l’utilizzo della bicicletta, in qualità di mezzo di trasporto non
inquinante e sostenibile.
- Propone e concorre a realizzare provvedimenti per
la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la
risoluzione dei problemi legati alla mobilità, oltre che per
finalità ambientali anche per tutelare ciclisti e pedoni e, più in
generale, tutti i soggetti “svantaggiati”, la cui incolumità o
libertà di movimento, può esser lesa e ostacolata dal traffico
stradale, quali disabili, anziani e bambini. Ai tal fini, intraprende
ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti citati,
inclusa la costituzione in giudizio come parte civile.
- Critica i danni ambientali e sociali causati
dall'uso improprio del mezzo privato a motore e individua iniziative e
proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più
pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali.
- Promuove l'intermodalità tra bicicletta e mezzi
di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il
miglioramento del trasporto ferroviario. Inoltre promuove e sviluppa
l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed
ecologico.
- Promuove l'uso della bicicletta anche nel tempo
libero, quale forma di turismo eco-compatibile, per far conoscere e
valorizzare gli aspetti ambientali del territorio, in alternativa a
forme di turismo o escursionismo non rispettose dell'ambiente;
promuovendo manifestazioni pubbliche ed altre iniziative utili per
realizzare tali finalità, quali - lo studio, la pubblicazione, la
divulgazione e la realizzazione di percorsi ed itinerari, che
valorizzino, anche con apposita segnaletica e con interventi di
salvaguardia o manutenzione, la natura, il paesaggio e il patrimonio
artistico e culturale del territorio. In particolare si propone il
recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi “storici”,
argini dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, sedimi ferroviari
dismessi, e tutti quei manufatti ed ambienti naturali ed urbani che
meritano di essere sottratti all’abbandono e all’incuria.
- Elabora, autonomamente o su incarico di enti
pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di
fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e
provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti
precedenti;
- Pone in essere ogni attività utile a favorire l’approfondimento
tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti
gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- Organizza progetti educativi scolastici,
attività culturali, di educazione ambientale, stradale e alla
mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità
di “associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione
ciclistica”;
- Organizza per i propri soci corsi di formazione
ed aggiornamento e sviluppa quanto altro possa essere utile al
funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni aderenti, ai
fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;
- Svolge ogni altra possibile attività,
individuabile come istituzionale o direttamente connessa, volta a
conseguire gli scopi sociali.
Articolo 5
Adesioni ad altri enti ed attività accessorie
La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed
internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi
sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione
degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od
Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie
all'attività sociale.
L'associazione potrà svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in
quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed
integrazioni.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere
attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse
direttamente connesse
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
Associazioni aderenti
Sono soci della FIAB le associazioni aderenti.
Possono aderire alla FIAB associazioni che, per
obiettivi statutari, sviluppino attività in favore della bicicletta
nel quadro di una politica della mobilità sostenibile sotto il
profilo ambientale, anche se questo non fosse l'unico loro scopo.
Non possono aderire alla FIAB associazioni con
finalità elettorali e di lucro.
Articolo 7
Domanda di adesione
Per aderire, in prima istanza, le associazioni
devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le
finalità della FIAB e di volervi aderire osservando il presente
statuto.
Alla domanda occorre allegare:
a) il proprio statuto o altro atto attestante
l'esistenza dell'associazione;
b) documentazione relativa all'attività svolta,
sempre che l'adesione non avvenga contestualmente alla fondazione;
c) dichiarazione che, successivamente
all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere,
l'associazione si impegna a versare annualmente la quota di adesione.
Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione
presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza,
decide in merito all’accoglimento della domanda.
L'eventuale rifiuto di adesione deve essere
esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si
può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria che decide
definitivamente.
L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona
con il versamento della quota di adesione.
Articolo 8
Diritti e doveri delle associazioni aderenti
Tutti le associazioni aderenti hanno gli stessi
diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB ed
intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere
assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di
rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e
di pagare annualmente la quota di adesione.
L'associazione aderente deve ammettere alle proprie
iniziative i soci delle altre associazioni aderenti alla FIAB.
Le associazioni aderenti ed i loro soci che
desiderano svolgere attività di volontariato per la FIAB devono
eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati
adeguandosi ai regolamenti interni della FIAB.
Le prestazioni fornite alla FIAB dalle associazioni
aderenti e dai loro soci sono normalmente a titolo gratuito. In caso
di necessità la FIAB può avvalersi di personale dipendente o di
prestatori di opera retribuiti nei limiti della legislazione sulle
onlus e sulle associazioni di promozione sociale.
Articolo 9
Recesso ed esclusione dell'associazione aderente
Si esclude la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
La qualità di associazione aderente cessa per:
a) scioglimento dell'associazione;
b) mancato pagamento della quota di adesione annua
entro i termini previsti dal regolamento di cui al punto h)
dell'articolo 12, nel qual caso la volontà di recedere si considera
tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura
del Consiglio Nazionale.
Le associazioni recedute o escluse non hanno
diritto al rimborso della quota di adesione annua.
Le associazioni escluse possono opporsi al
provvedimento del Consiglio Nazionale di fronte al Collegio dei
Probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva Assemblea
Ordinaria.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto
immediato.
Articolo 10
Coordinamenti regionali ed interregionali
Le associazioni aderenti di una stessa regione o di
regioni confinanti possono costituire un Coordinamento FIAB regionale
o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello
decentrato le finalità statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere
comunicata al Consiglio Nazionale.
Il Coordinamento nomina una propria segreteria e
decide proprie regole di funzionamento.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11
Organi della FIAB
Sono organi della FIAB:
a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori.
Articolo 12
Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano della FIAB.
L'Assemblea Ordinaria:
a) determina gli indirizzi generali dell'azione
della FIAB per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti
per tutte le associazioni aderenti;
b) approva o censura l'operato del Consiglio
Nazionale uscente;
c) approva il bilancio;
d) elegge i membri scaduti del Consiglio Nazionale,
del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
e) elegge il Presidente;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla
gestione della FIAB;
g) determina le quote di adesione annue per le
associazioni aderenti;
h) approva e modifica il regolamento inerente ai
diversi aspetti del funzionamento interno della FIAB, tra i quali: le
modalità di tesseramento dei soci delle associazioni aderenti, la
sede operativa, le adesioni ad altri organismi;
i) su tutto quanto non previsto nell’elencazione
che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.
L’assemblea straordinaria è convocata per
eventuali modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento e
liquidazione dell’associazione.
Articolo 13
Partecipazione e voto in Assemblea
Tutte le associazioni aderenti partecipano
all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con uno o più
rappresentanti.
E' esclusa la partecipazione al voto per delega.
Articolo 14
Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio
Nazionale una volta all’anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta
se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un quinto delle associazioni aderenti.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso
di almeno 30 giorni mediante lettera circolare a tutte le associazioni
aderenti.
Articolo 15
Regolarità di costituzione e svolgimento delle
Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle
associazioni aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero
delle associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente
previsto agli articoli 24 e 25.
L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio
Presidente, diverso dal Presidente della FIAB, ed un Segretario.
Articolo 16
Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei
bilanci e dei rendiconti
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale
verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede
sociale ed ogni associazione aderente può consultarlo.
Una copia di tale verbale, con i relativi allegati,
deve essere inviato per circolare a tutte le associazioni aderenti.
Articolo 17
Consiglio Nazionale, Consiglio di Presidenza ed
incarichi operativi
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e
da un numero pari di altri componenti; l’Assemblea Ordinaria ogni
due anni, ne delibera il numero dei componenti e, successivamente alla
nomina del Presidente, ne procede all’elezione.
I membri del Consiglio Nazionale restano in carica
due anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da
coloro che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiore a quello degli eletti o, in mancanza di
questi ultimi, vanno eletti alla prima assemblea.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno
una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale può deliberare solo
se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del
Presidente.
Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto
stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il
conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere
programmatiche assembleari.
Il Consiglio Nazionale redige i regolamenti per la
disciplina dell’attività della FIAB da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Il Consiglio Nazionale convoca l’assemblea
ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Nazionale presenta una
relazione sull’attività svolta ed il bilancio all’Assemblea
Ordinaria.
Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il
Vice Presidente, il Segretario Organizzativo e, se necessario, altri
Consiglieri con determinati incarichi organizzativi o amministrativi i
quali, con il Presidente, formano il Consiglio di Presidenza. Il
Consiglio di Presidenza, sottoposto al controllo del Consiglio
Nazionale, è preposto all'organizzazione ed amministrazione della
FIAB e delle sue iniziative.
Sono membri del Consiglio Nazionale, senza diritto
di voto, i responsabili dei Coordinamenti Regionali.
Articolo 18
Il Presidente
Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha
la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il
Consiglio Nazionale.
In caso di assenza temporanea, di dimissioni o
sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni,
il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi,
temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che preveda all’ordine
del giorno l’elezione del Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio
Nazionale oppure soci delle associazioni aderenti.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni
atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con
successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le
eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB
e le associazioni aderenti o tra diversi organi della FIAB. Il
presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria.
I revisori dei conti controllano la correttezza
della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione
del Bilancio Consuntivo. Il presidente del Collegio dei Revisori viene
nominato al suo interno.
Articolo 21
Elettività delle cariche sociali
Le cariche degli organi dell'associazione sono
elettive.
Le cariche dei consiglieri nazionali, dei revisori
e dei probiviri sono gratuite, quelle dei consiglieri di presidenza
sono gratuite salvo diversa delibera dell’assemblea.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 22
Patrimonio della FIAB
La FIAB trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote di adesione e contributi delle associazioni
aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o
istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea,
dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o
direttamente connesse;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o
immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 23
Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni
anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.
La proposta di bilancio consuntivo deve essere
spedita alle associazioni aderenti entro 5 giorni dallo svolgimento
dell’Assemblea ordinaria.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 24
Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno
essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è
validamente costituita con la presenza della metà più una delle
associazioni aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero
delle associazioni presenti in seconda convocazione.
Le delibere di modifica devono essere approvate da
una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti
delle associazioni aderenti presenti.
Articolo 25
Scioglimento della FIAB
Lo scioglimento della FIAB è deliberato
dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e
votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti delle
associazioni aderenti.
In caso di scioglimento dell'associazione, per
qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL
PUBBLICO
Articolo 26
Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Il simbolo della FIAB, che può essere modificato,
deve riportare la dicitura "FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA
BICICLETTA ONLUS".
E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o dell'acronimo "Onlus".
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente
Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e
dalla normativa vigente.
NOTA
Lo statuto della FIAB è stato recentemente rielaborato per
esplicitare meglio nelle finalità (art. 3 e art. 4) le concrete
iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente che la FIAB
effettivamente svolge.
Ci sembrava che, senza tante parole, bastasse semplicemente dire che
la FIAB promuove l'uso della bicicletta, ma tantè, sembra che in
Italia il semplice fatto di incentivare l'uso della bicicletta non sia
ancora considerata un'attività di tutela dell'ambiente (spostare
utenza dai mezzi a motore a quelli non inquinanti significa inquinare
di meno, ma è evidente quanto poco ce ne sia accorti).
Anche questo nuovo statuto comunque è stato esaminato e approvato
dall'Agenzia delle Onlus e quindi va bene.
Si fa presente che le associazioni aderenti alla FIAB che si fossero
ispirate nella stesura del proprio Statuto a quello precedente non
sono tenute a modificare il proprio (se onlus solo se lombarde;
perchè anche le finalità del modello precedente sono state approvate
dall'Agenzia delle Onlus ed è solo l'Agenzia delle Entrate della
Lombardia ne ha chiesto un'ulteriore revisione).
Per le vecchie e nuove associazioni della FIAB, ove vogliano
adottarlo, resta valido il "modello" di Statuto da sempre
proposto (vedi pagine delle associazioni FIAB http://www.fiab-onlus.it/assofiab/istru1.htm)
Regolamento
della
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Onlus
Oltre agli obblighi
statutari, l’assemblea annuale della FIAB ha stabilito con delibere
altri obblighi per le associazioni aderenti. Si riportano pertanto le
parti del regolamento che contengono indicazioni alle quali ogni
associazione aderente è tenuta ad attenersi.
Eventuali deroghe potranno essere concordate preventivamente con il
Consiglio Nazionale.
DENOMINAZIONE E
APPARTENENZA
Le associazioni, nelle
comunicazioni interne ed esterne e nei materiali prodotti,
evidenziano l'appartenenza alla FIAB accostando alla propria
denominazione la sigla e/o il logo FIAB. Le associazioni segnaleranno
l'adesione alla FIAB con ogni altra modalità possibile e ritenuta
utile. E' prevista la possibilità, per giustificati motivi, di
concordare con il Consiglio nazionale modalità diverse di assunzione
della sigla. Da parte della FIAB non è richiesta
obbligatoriamente (ma consigliata) l'aggiunta dell'acronimo FIAB nei
singoli statuti delle associazioni, ma ove fosse inserita
statutariamente deve essere presente nello statuto anche la clausola
in cui si dichiara l'adesione dell'associazione alla FIAB.
NOME DELLE NUOVE
ASSOCIAZIONI
Per le associazioni in fase di richiesta di adesione è fatto
divieto la registrazione dello statuto con il nome FIAB fino ad
avvenuta accettazione da parte del Consiglio Nazionale. Di norma
verrà escluso, nella ragione sociale dell'associazione, il
riferimento ad una regione o ad una dimensione nazionale. Una
richiesta diversa dovrà essere sottoposta preventivamente, e
motivata, al Consiglio Nazionale della FIAB.
TESSERAMENTO
Ciascuna associazione
aderente dovrà consegnare ai propri soci la tessera della FIAB. In
aggiunta a questa potrà essere mantenuta la tessera locale, che
dovrà però contenere il simbolo della FIAB Onlus e la dicitura “aderente
alla FIAB Onlus”, stampati o apposti con timbro o adesivo”.
INDIRIZZARIO
Ciascuna associazione è
tenuta a fornire alla FIAB Onlus il nome e l’indirizzo dei propri
iscritti almeno una volta l’anno, nel formato e con le modalità
richieste dalla FIAB.
DECADENZA ADESIONE
ALLA FIAB ONLUS
L'Associazione decade dall’adesione
alla FIAB se:
a) non
corrisponde la quota di adesione entro l’assemblea ordinaria
(che per l’articolo 14 dello statuto è convocata entro il mese
di aprile di ogni anno); ove provveda entro il 31 luglio,
l'adesione riprende efficacia senza necessità di deliberare
nuovamente. Oltre quella data l’associazione dovrà ripresentare
la richiesta di adesione se desidera ritornare a far parte della
FIAB.
b) Non evidenzia
l'appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la
sigla e/o il logo FIAB nelle comunicazioni interne ed esterne.
c) Non
consegnerà ai propri soci la tessera della FIAB al momento dell’iscrizione.
d) Non fornirà
alla FIAB il proprio indirizzario dei soci nella forma e nelle
modalità richieste dalla FIAB.
ASSEMBLEE
Le associazioni che non
abbiano ancora corrisposto la quota di adesione per l’anno in
corso non hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e
straordinarie.
I delegati delle singole associazioni alle assemblee FIAB devono
essere nominati dal direttivo o dall’assemblea dell’associazione
locale e presentare una delega scritta, firmata dal loro Presidente.
ALTRI CONTENUTI DEL
REGOLAMENTO FIAB
ADESIONI AD ALTRI
ORGANISMI
La FIAB onlus aderisce alla
European Cyclists' Federation (ECF).
DOMANDE DI ADESIONE
ALLA FIAB onlus
Il Consiglio Nazionale è
tenuto a verificare i requisiti richiesti per l'adesione stabiliti
dagli art. 6 e 7 dello statuto. Poiché tale verifica non è sempre
agevole il Consiglio Nazionale redige un documento esplicativo ed
esemplificativo, da trasmettere ai richiedenti l'adesione, onde
acquisire tutte le informazioni necessarie (e agevolare la
presentazione della domanda ai richiedenti stessi). Ove, seppur in
mancanza di uno dei requisiti richiesti, non sussistano gravi motivi
per respingere la domanda, può sospendere la decisione chiedendo
all'associazione di adeguarsi.
INCARICHI OPERATIVI E
CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale
assegna ai suoi componenti gli incarichi operativi necessari in
relazione alle attività da svolgere. Il Consiglio Nazionale può
nominare anche al suo esterno, tra i soci delle associazioni aderenti,
le persone ritenute più competenti a svolgere incarichi operativi.
Queste persone sono invitate a partecipare agli incontri del Consiglio
Nazionale, senza diritto di voto.
CONFERENZA DEI
PRESIDENTI
Il Consiglio Nazionale
convoca almeno una volta all'anno una "Conferenza dei
Presidenti" a cui sono formalmente invitati tutti i Presidenti
delle associazioni aderenti.
Tutti i regolamenti
FIAB aggiornati nell'Handbook della
FIAB (vedi pagina "Associazioni FIAB
Servizi, manuali e informazioni"). In questo opuscolo vengono inseriti i vari
regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale (come ad es: regolamento
raduni, regolamento Coordinamenti Regionali, regolamento Sezioni di
Associazioni Fiab)
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