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Statuto della Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Onlus

Come da ultima modifica, assemblea straordinaria del 29.11.2009

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

 

Articolo 1

Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".

 

Articolo 2

Sede Legale

L'associazione ha sede legale in Milano, via Borsieri 4/e.

 

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 3

Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico

La FIAB non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile.

In particolare l’associazione promuove l’uso della bicicletta, propone e concorre a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica, per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette “utenze deboli della strada” e tutelare i loro diritti.

L’associazione persegue gli obiettivi di:

- valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;

- ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

- combattere il riscaldamento globale, diminuendo l’emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

 

Articolo 4

Attività

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3:

- Propone la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che valorizzano e tutelano l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita. In particolare, con lo scopo di valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, elabora proprie proposte o, in accordo con gli enti preposti, collabora alla progettazione, realizzazione o manutenzione di: - percorsi urbani ed extraurbani - percorsi di valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi naturali - provvedimenti di moderazione del traffico urbano - provvedimenti di tutela e miglioramento del verde pubblico e dell’ambiente urbano in generale.

- Coopera con altre associazioni e con tutti coloro che, nei diversi campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente. In particolare si propone di collaborare ad iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico con altre associazioni di difesa ambientale, quali realizzazioni, tutela e valorizzazione di aree protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di coinvolgimento della cittadinanza attiva (come ad es. pulizia e manutenzione dell’ambiente), giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico italiano, iniziative per la promozione di produzioni biologiche o tipiche realizzate con minor impatto sull’ambiente, manifestazioni a favore di provvedimenti ambientali e denunce contro chi danneggia l’ambiente, e quanto altro possa ritenersi utile per la tutela e la protezione dell’ambiente, in particolare organizzando la partecipazione a queste iniziative con l’utilizzo della bicicletta, in qualità di mezzo di trasporto non inquinante e sostenibile.

- Propone e concorre a realizzare provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità, oltre che per finalità ambientali anche per tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti “svantaggiati”, la cui incolumità o libertà di movimento, può esser lesa e ostacolata dal traffico stradale, quali disabili, anziani e bambini. Ai tal fini, intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti citati, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile.

- Critica i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore e individua iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali.

- Promuove l'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario. Inoltre promuove e sviluppa l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.

- Promuove l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo eco-compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti ambientali del territorio, in alternativa a forme di turismo o escursionismo non rispettose dell'ambiente; promuovendo manifestazioni pubbliche ed altre iniziative utili per realizzare tali finalità, quali - lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi ed itinerari, che valorizzino, anche con apposita segnaletica e con interventi di salvaguardia o manutenzione, la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. In particolare si propone il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi “storici”, argini dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti ed ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all’abbandono e all’incuria.

- Elabora, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

- Pone in essere ogni attività utile a favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- Organizza progetti educativi scolastici, attività culturali, di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di “associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica”;

- Organizza per i propri soci corsi di formazione ed aggiornamento e sviluppa quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni aderenti, ai fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;

- Svolge ogni altra possibile attività, individuabile come istituzionale o direttamente connessa, volta a conseguire gli scopi sociali.

 

Articolo 5

Adesioni ad altri enti ed attività accessorie

La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse

 

TITOLO III - SOCI

 

Articolo 6

Associazioni aderenti

Sono soci della FIAB le associazioni aderenti.

Possono aderire alla FIAB associazioni che, per obiettivi statutari, sviluppino attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo non fosse l'unico loro scopo.

Non possono aderire alla FIAB associazioni con finalità elettorali e di lucro.

 

Articolo 7

Domanda di adesione

Per aderire, in prima istanza, le associazioni devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di volervi aderire osservando il presente statuto.

Alla domanda occorre allegare:

a) il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza dell'associazione;

b) documentazione relativa all'attività svolta, sempre che l'adesione non avvenga contestualmente alla fondazione;

c) dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'associazione si impegna a versare annualmente la quota di adesione.

Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all’accoglimento della domanda.

L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria che decide definitivamente.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

 

Articolo 8

Diritti e doveri delle associazioni aderenti

Tutti le associazioni aderenti hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione.

L'associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative i soci delle altre associazioni aderenti alla FIAB.

Le associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano svolgere attività di volontariato per la FIAB devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni della FIAB.

Le prestazioni fornite alla FIAB dalle associazioni aderenti e dai loro soci sono normalmente a titolo gratuito. In caso di necessità la FIAB può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nei limiti della legislazione sulle onlus e sulle associazioni di promozione sociale.

 

Articolo 9

Recesso ed esclusione dell'associazione aderente

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associazione aderente cessa per:

a) scioglimento dell'associazione;

b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti dal regolamento di cui al punto h) dell'articolo 12, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Nazionale.

Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.

Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio Nazionale di fronte al Collegio dei Probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva Assemblea Ordinaria.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

 

Articolo 10

Coordinamenti regionali ed interregionali

Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello decentrato le finalità statutarie.

La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al Consiglio Nazionale.

Il Coordinamento nomina una propria segreteria e decide proprie regole di funzionamento.

 

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 11

Organi della FIAB

Sono organi della FIAB:

a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

b) il Consiglio Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Collegio dei Revisori.

 

Articolo 12

Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano della FIAB.

L'Assemblea Ordinaria:

a) determina gli indirizzi generali dell'azione della FIAB per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per tutte le associazioni aderenti;

b) approva o censura l'operato del Consiglio Nazionale uscente;

c) approva il bilancio;

d) elegge i membri scaduti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;

e) elegge il Presidente;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della FIAB;

g) determina le quote di adesione annue per le associazioni aderenti;

h) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno della FIAB, tra i quali: le modalità di tesseramento dei soci delle associazioni aderenti, la sede operativa, le adesioni ad altri organismi;

i) su tutto quanto non previsto nell’elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.

L’assemblea straordinaria è convocata per eventuali modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione.

 

Articolo 13

Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le associazioni aderenti partecipano all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con uno o più rappresentanti.

E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

 

Articolo 14

Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale una volta all’anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle associazioni aderenti.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera circolare a tutte le associazioni aderenti.

 

Articolo 15

Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 24 e 25.

L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente, diverso dal Presidente della FIAB, ed un Segretario.

 

Articolo 16

Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni associazione aderente può consultarlo.

Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato per circolare a tutte le associazioni aderenti.

 

Articolo 17

Consiglio Nazionale, Consiglio di Presidenza ed incarichi operativi

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da un numero pari di altri componenti; l’Assemblea Ordinaria ogni due anni, ne delibera il numero dei componenti e, successivamente alla nomina del Presidente, ne procede all’elezione.

I membri del Consiglio Nazionale restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti o, in mancanza di questi ultimi, vanno eletti alla prima assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Il Consiglio Nazionale redige i regolamenti per la disciplina dell’attività della FIAB da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Nazionale convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Nazionale presenta una relazione sull’attività svolta ed il bilancio all’Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario Organizzativo e, se necessario, altri Consiglieri con determinati incarichi organizzativi o amministrativi i quali, con il Presidente, formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza, sottoposto al controllo del Consiglio Nazionale, è preposto all'organizzazione ed amministrazione della FIAB e delle sue iniziative.

Sono membri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i responsabili dei Coordinamenti Regionali.

 

Articolo 18

Il Presidente

Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che preveda all’ordine del giorno l’elezione del Presidente.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Nazionale oppure soci delle associazioni aderenti.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

 

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni aderenti o tra diversi organi della FIAB. Il presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.

 

Articolo 20

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria.

I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. Il presidente del Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno.

 

Articolo 21

Elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive.

Le cariche dei consiglieri nazionali, dei revisori e dei probiviri sono gratuite, quelle dei consiglieri di presidenza sono gratuite salvo diversa delibera dell’assemblea.

 

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Articolo 22

Patrimonio della FIAB

La FIAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione e contributi delle associazioni aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

 

Articolo 23

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle associazioni aderenti entro 5 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Articolo 24

Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più una delle associazioni aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero delle associazioni presenti in seconda convocazione.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti delle associazioni aderenti presenti.

 

Articolo 25

Scioglimento della FIAB

Lo scioglimento della FIAB è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti delle associazioni aderenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

 

Articolo 26

Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

Il simbolo della FIAB, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 27

Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

 

NOTA 

Lo statuto della FIAB è stato recentemente rielaborato per esplicitare meglio nelle finalità (art. 3 e art. 4) le concrete iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente che la FIAB effettivamente svolge.
Ci sembrava che, senza tante parole, bastasse semplicemente dire che la FIAB promuove l'uso della bicicletta, ma tantè, sembra che in Italia il semplice fatto di incentivare l'uso della bicicletta non sia ancora considerata un'attività di tutela dell'ambiente (spostare utenza dai mezzi a motore a quelli non inquinanti significa inquinare di meno, ma è evidente quanto poco ce ne sia accorti). 
Anche questo nuovo statuto comunque è stato esaminato e approvato dall'Agenzia delle Onlus e quindi va bene.

Si fa presente che le associazioni aderenti alla FIAB che si fossero ispirate nella stesura del proprio Statuto a quello precedente non sono tenute a modificare il proprio (se onlus solo se lombarde; perchè anche le finalità del modello precedente sono state approvate dall'Agenzia delle Onlus ed è solo l'Agenzia delle Entrate della Lombardia ne ha chiesto un'ulteriore revisione).
Per le vecchie e nuove associazioni della FIAB, ove vogliano adottarlo, resta valido il "modello" di Statuto da sempre proposto (vedi pagine delle associazioni FIAB http://www.fiab-onlus.it/assofiab/istru1.htm)


Regolamento della Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus

Oltre agli obblighi statutari, l’assemblea annuale della FIAB ha stabilito con delibere altri obblighi per le associazioni aderenti. Si riportano pertanto le parti del regolamento che contengono indicazioni alle quali ogni associazione aderente è tenuta ad attenersi.
Eventuali deroghe potranno essere concordate preventivamente con il Consiglio Nazionale.

DENOMINAZIONE E APPARTENENZA
Le associazioni, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei materiali prodotti,  evidenziano l'appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la sigla e/o il logo FIAB. Le associazioni segnaleranno l'adesione alla FIAB con ogni altra modalità possibile e ritenuta utile. E' prevista la possibilità, per giustificati motivi, di concordare con il Consiglio nazionale modalità diverse di assunzione della sigla.  Da parte della FIAB non è richiesta obbligatoriamente (ma consigliata) l'aggiunta dell'acronimo FIAB nei singoli statuti delle associazioni, ma ove fosse inserita statutariamente deve essere presente nello statuto anche la clausola in cui si dichiara l'adesione dell'associazione alla FIAB.

NOME DELLE NUOVE ASSOCIAZIONI
Per le associazioni in fase di richiesta di adesione è fatto divieto la registrazione dello statuto con il nome FIAB fino ad avvenuta accettazione da parte del Consiglio Nazionale. Di norma verrà escluso, nella ragione sociale dell'associazione, il riferimento ad una regione o ad una dimensione nazionale. Una richiesta diversa dovrà essere sottoposta preventivamente, e motivata, al Consiglio Nazionale della FIAB.

TESSERAMENTO
Ciascuna associazione aderente dovrà consegnare ai propri soci la tessera della FIAB. In aggiunta a questa potrà essere mantenuta la tessera locale, che dovrà però contenere il simbolo della FIAB Onlus e la dicitura “aderente alla FIAB Onlus”, stampati o apposti con timbro o adesivo”.

INDIRIZZARIO
Ciascuna associazione è tenuta a fornire alla FIAB Onlus il nome e l’indirizzo dei propri iscritti almeno una volta l’anno, nel formato e con le modalità richieste dalla FIAB.

DECADENZA ADESIONE ALLA FIAB ONLUS
L'Associazione decade dall’adesione alla FIAB se:

a) non corrisponde la quota di adesione entro l’assemblea ordinaria (che per l’articolo 14 dello statuto è convocata entro il mese di aprile di ogni anno); ove provveda entro il 31 luglio, l'adesione riprende efficacia senza necessità di deliberare nuovamente. Oltre quella data l’associazione dovrà ripresentare la richiesta di adesione se desidera ritornare a far parte della FIAB.

b) Non evidenzia l'appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la sigla e/o il logo FIAB nelle comunicazioni interne ed esterne.

c) Non consegnerà ai propri soci la tessera della FIAB al momento dell’iscrizione.

d) Non fornirà alla FIAB il proprio indirizzario dei soci nella forma e nelle modalità richieste dalla FIAB.

ASSEMBLEE
Le associazioni che non abbiano ancora corrisposto la quota di adesione per l’anno in corso non hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I delegati delle singole associazioni alle assemblee FIAB devono essere nominati dal direttivo o dall’assemblea dell’associazione locale e presentare una delega scritta, firmata dal loro Presidente.

ALTRI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO FIAB

 

ADESIONI AD ALTRI ORGANISMI
La FIAB onlus aderisce alla European Cyclists' Federation (ECF).

DOMANDE DI ADESIONE ALLA FIAB onlus
Il Consiglio Nazionale è tenuto a verificare i requisiti richiesti per l'adesione stabiliti dagli art. 6 e 7 dello statuto. Poiché tale verifica non è sempre agevole il Consiglio Nazionale redige un documento esplicativo ed esemplificativo, da trasmettere ai richiedenti l'adesione, onde acquisire tutte le informazioni necessarie (e agevolare la presentazione della domanda ai richiedenti stessi). Ove, seppur in mancanza di uno dei requisiti richiesti, non sussistano gravi motivi per respingere la domanda, può sospendere la decisione chiedendo all'associazione di adeguarsi.

INCARICHI OPERATIVI E CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale assegna ai suoi componenti gli incarichi operativi necessari in relazione alle attività da svolgere. Il Consiglio Nazionale può nominare anche al suo esterno, tra i soci delle associazioni aderenti, le persone ritenute più competenti a svolgere incarichi operativi. Queste persone sono invitate a partecipare agli incontri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Il Consiglio Nazionale convoca almeno una volta all'anno una "Conferenza dei Presidenti" a cui sono formalmente invitati tutti i Presidenti delle associazioni aderenti.

Tutti i regolamenti FIAB aggiornati nell'Handbook della FIAB (vedi pagina "Associazioni FIAB Servizi, manuali e informazioni"). In questo opuscolo vengono inseriti i vari regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale (come ad es: regolamento raduni, regolamento Coordinamenti Regionali, regolamento Sezioni di Associazioni Fiab)

 

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