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Comunicato stampa FIAB 33/2000: Bicicletta ed infortuni in itinere
COMUNICATI STAMPA FIAB ONLUS
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Mestre, 17 novembre 2000
LA BICICLETTA SPESSO E' IL MEZZO PIU' VELOCE NEL TRAGITTO CASA-LAVORO
DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE LA FIAB CHIEDE MAGGIORE TUTELA ASSICURATIVA
NEGLI "INFORTUNI IN ITINERE"
La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio accaduto al ciclista, nel tragitto casa-lavoro, nel caso la bicicletta sia di maggiore rapidità rispetto ai trasporti pubblici e l'uso incoraggiato dalle piste ciclabili. Ma se un "infortunio in itinere", ossia lungo il percorso casa-ufficio, avviene su un tragitto inferiore al chilometro, il danno non è risarcibile. In quel caso e in particolari condizioni climatiche, secondo la Corte di Cassazione, l'uso della bicicletta non è giustificabile: il lavoratore può andare a piedi!
E' quanto emerge dalla lettura di un articolo del 15 novembre sul Sole 24 Ore dal titolo "In bicicletta al lavoro, garanzia a distanza" che esamina come la Corte di Cassazione si sia differentemente espressa nel caso di "infortunio in itinere" ai danni di lavoratrici che vanno al lavoro in bicicletta.
In un caso - si legge sul quotidiano economico - la Corte ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva l'indennizzo e la rendita conseguenti ad una caduta dalla bicicletta, dovuta alla rottura della forcella, mentre rientrava a casa a fine giornata. I giudici si sono richiamati a un precedente orientamento, in base al quale non ci sono gli estremi dell'indennizzabilità dell'infortunio nel caso di un "lavoratore che usi la bicicletta per andare a lavoro se la necessità del ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato". Perciò, dovendo la donna percorre un tragitto di ottocento metri per raggiungere la casa di riposo dove lavorava, poteva - secondo i giudici di Cassazione - agevolmente andare a piedi, grazie anche alle "favorevoli condizioni climatiche" (l'infortunio si è verificato in agosto) e in considerazione della sua "giovane età".
In un altro caso, invece, era stato riconosciuto ad una donna l'infortunio in itinere per
essere caduta dalla bici mentre rientrava dal lavoro, dopo essere stata scippata. In
questo caso - riporta l'articolo del Sole 24 Ore - l'uso della bicicletta era giustificato
per la "assoluta maggiore rapidità" del mezzo rispetto ai trasporti pubblici
(cinque-sette minuti contro i 45 dell'autobus). L'uso della bicicletta era incoraggiato
dalle ciclabili.
Altro elemento era, poi, la "variabilità" dell'ora di uscita della lavoratrice,
capo ufficio di agenzia assicurativa, che non poteva facilmente conciliarsi con gli orari
dei mezzi di linea mentre la necessità di arrivare presto a casa derivava soprattutto
dagli "impegni serali di una madre di famiglia". La Corte ha, infine, definito
il ruolo dello scippo nell'infortunio, stabilendo che le lesioni "furono conseguenza
della caduta per un comune incidente stradale" poiché, per definizione, il furto con
destrezza (lo scippo, appunto) esclude la violenza alla persona.
Per la FIAB questa seconda sentenza riconosce, seppur nel caso specifico, un fatto più
generale: in molti tragitti urbani la bicicletta è il mezzo più veloce. Riconosce
inoltre che politiche di incentivazione (nello specifico le piste ciclabili) ne possono
incoraggiare l'uso.
La FIAB propone pertanto, nell'ambito di queste politiche (che riconoscono l'ecologicità
oltre che la praticità del mezzo), anche una maggiore tutela infortunistica del ciclista
(tenendo conto del fatto che da anni si discute se addivenire ad una regolamentazione
legislativa dell'infortunio in itinere [1] e che, se questo avvenisse, vi si potrebbe inserire
qualche elemento di politica per la mobilità sostenibile).
La mobilità ciclistica - specie a seguito dei recenti interventi del Governo (domeniche
ecologiche, finanziamenti per i percorsi ciclabili) - va promossa ed incentivata anche
riconoscendo che l'uso della bicicletta per andare al lavoro sia sempre tutelato,
parimenti a quello dei mezzi pubblici e parimenti all'andare a piedi. Pur se il tragitto è inferiore al chilometro.
Lello Sforza
Responsabile relazioni esterne
stampa@fiab-onlus.it
Stefano Gerosa
Responsabile organizzativo
info@fiab-onlus.it
[1] Ciò è stato realizzato con l'art. 12 del dlgs 23.2.00 n. 38, dove la bicicletta in quanto "mezzo di trasporto privato" viene praticamente equiparata all'automobile. Peccato.