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Proposta di legge per il riconoscimento dell’infortunio in itinere

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Più tutela per chi va al lavoro in bici
modifichiamo la legge sull'infortunio in itinere

NUOVA CAMPAGNA PER LA MODIFICA DELLA LEGGE (INIZIATA GIOVEDI' 14 GIUGNO 2012): VAI SUL SITO DEDICATO E TROVERAI INFORMAZIONI, SPOT, INTERVISTE, ECC
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 Tuteliamo chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro


Proposta di legge per il riconoscimento dell’infortunio in itinere



La proposta di legge della FIAB

Nell’ambito delle politiche a favore della mobilità sostenibile e, in particolare, dell’incentivazione dell’uso della bicicletta, all’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000, dopo la frase “L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato” è aggiunto quanto segue : “L’uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico.”

Presentazione

L’art. 12 del dlgs n. 38/2000 (nota 1) ha introdotto nella legislazione riguardante l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (testo unico) l’“infortunio in itinere”, già precedentemente riconosciuto sulla base di interpretazioni giurisprudenziali.
E’ tutelato l’infortunio, subito dal lavoratore assicurato, nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e ritorno, sia che avvenga a piedi sia con mezzi pubblici. Per quanto riguarda il mezzo privato, invece, l'uso deve essere "necessitato" (non esistono mezzi pubblici, non coprono l'intero tragitto o gli orari non coincidono con quelli del lavoro, ecc.).
Di conseguenza la scelta della bicicletta per recarsi al lavoro è considerata alla stregua di qualsiasi altro mezzo privato (auto, motociclo) e, pur sussistendo tutti gli altri elementi previsti dalla legge, è respinta la domanda di indennizzo del ciclista che subisce un infortunio ma che avrebbe potuto usare il mezzo pubblico.

Ci sembra che l’uso della bicicletta sia da considerare socialmente utile e meritevole, alla stregua di quello del mezzo pubblico.
Chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro va tutelato perché aiuta l’ambiente (non inquina non fa rumore, non consuma carburante, ecc.) e, se non usa l’auto contribuisce a diminuire il traffico e la congestione urbana, se non usa il mezzo pubblico contribuisce a rendere meno affollato il servizio.
Inoltre l’uso della bicicletta, in un certo qual senso, può essere “necessitato” da motivi personali ed economici importanti: il lavoratore risparmia l’abbonamento al mezzo pubblico, in molti tragitti è più veloce del mezzo pubblico – per il quale vanno considerate anche le attese, i ritardi, il disagio per l’affollamento- e fa pertanto risparmiare tempo ed inutile stress, permette anzi di svolgere un sano movimento (fisicamente e psicologicamente migliore che imbottigliarsi nel traffico con l’auto o accalcarsi in mezzi pubblici ormai ovunque al limite della capienza).
Più in generale la FIAB ritiene che, nell’ambito delle politiche a sostegno della Mobilità Sostenibile debba rientrare a pieno titolo l’incentivazione della bicicletta e che, pertanto, sia necessario attivare, in ogni possibile ambito legislativo ed amministrativo, provvedimenti che ne favoriscano e ne tutelino l’uso.
L'introduzione di una tutela assicurativa dell’uso della bicicletta nei tragitti lavorativi, se da una parte costituisce sostegno concreto, e per così dire "rafforzato", dell'utenza debole della strada, alla quale appartiene il ciclista, dall'altra induce ad una consapevolezza diffusa del problema della sicurezza di tali utenti anche da parte degli enti assicurativi pubblici che, come è noto, sono oggi istituzionalmente preposti non solo al risarcimento dei danni ma soprattutto alla prevenzione degli incidenti lavorativi.
Se, alla luce di tanti tragici fatti, il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro è ormai giustamente considerato una priorità politica, altrettanto si può dire di quello della sicurezza stradale, dove politiche più incisive sono ormai inderogabili.

Nota 1
ATTUALE LEGISLAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Art. 12 (Infortunio in itinere)
All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".

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