Nell’ambito
delle politiche a favore della mobilità sostenibile e, in
particolare, dell’incentivazione dell’uso della
bicicletta, all’art. 12 del decreto legislativo n. 38
del 23/2/2000, dopo la frase “L’assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato” è aggiunto quanto segue : “L’uso
della bicicletta è comunque coperto da assicurazione,
anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo
del mezzo pubblico.”
Presentazione
L’art. 12 del dlgs n. 38/2000 (nota 1) ha introdotto nella
legislazione riguardante l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (testo unico) l’“infortunio in itinere”, già
precedentemente riconosciuto sulla base di interpretazioni
giurisprudenziali.
E’ tutelato l’infortunio, subito dal lavoratore assicurato,
nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e ritorno,
sia che avvenga a piedi sia con mezzi pubblici. Per quanto
riguarda il mezzo privato, invece, l'uso deve essere
"necessitato" (non esistono mezzi pubblici, non coprono
l'intero tragitto o gli orari non coincidono con quelli del
lavoro, ecc.).
Di conseguenza la scelta della bicicletta per recarsi al lavoro è
considerata alla stregua di qualsiasi altro mezzo privato (auto,
motociclo) e, pur sussistendo tutti gli altri elementi previsti
dalla legge, è respinta la domanda di indennizzo del ciclista che
subisce un infortunio ma che avrebbe potuto usare il mezzo
pubblico.
Ci sembra che l’uso
della bicicletta sia da considerare socialmente utile e
meritevole, alla stregua di quello del mezzo pubblico.
Chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro va tutelato perché
aiuta l’ambiente (non inquina non fa rumore, non consuma
carburante, ecc.) e, se non usa l’auto contribuisce a diminuire
il traffico e la congestione urbana, se non usa il mezzo pubblico
contribuisce a rendere meno affollato il servizio.
Inoltre l’uso della bicicletta, in un certo qual senso, può
essere “necessitato” da motivi personali ed economici
importanti: il lavoratore risparmia l’abbonamento al mezzo
pubblico, in molti tragitti è più veloce del mezzo pubblico –
per il quale vanno considerate anche le attese, i ritardi, il
disagio per l’affollamento- e fa pertanto risparmiare tempo ed
inutile stress, permette anzi di svolgere un sano movimento
(fisicamente e psicologicamente migliore che imbottigliarsi nel
traffico con l’auto o accalcarsi in mezzi pubblici ormai ovunque
al limite della capienza).
Più in generale la FIAB ritiene che, nell’ambito delle
politiche a sostegno della Mobilità Sostenibile debba rientrare a
pieno titolo l’incentivazione della bicicletta e che, pertanto,
sia necessario attivare, in ogni possibile ambito legislativo ed
amministrativo, provvedimenti che ne favoriscano e ne tutelino l’uso.
L'introduzione di una tutela assicurativa dell’uso della
bicicletta nei tragitti lavorativi, se da una parte costituisce
sostegno concreto, e per così dire "rafforzato",
dell'utenza debole della strada, alla quale appartiene il
ciclista, dall'altra induce ad una consapevolezza diffusa del
problema della sicurezza di tali utenti anche da parte degli enti
assicurativi pubblici che, come è noto, sono oggi
istituzionalmente preposti non solo al risarcimento dei danni ma
soprattutto alla prevenzione degli incidenti lavorativi.
Se, alla luce di tanti tragici fatti, il problema della sicurezza
nei luoghi di lavoro è ormai giustamente considerato una
priorità politica, altrettanto si può dire di quello della
sicurezza stradale, dove politiche più incisive sono ormai
inderogabili.
Nota 1
ATTUALE LEGISLAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38
"Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144".
Art. 12 (Infortunio
in itinere)
All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a
quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di
forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento
di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci
o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della
prescritta abilitazione di guida".
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