Come
fare una donazione alla FIAB onlus
La
FIAB è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale),
pertanto ogni donazione a suo favore è DETRAIBILE DALL’IMPOSTA (
PER LE PERSONE FISICHE ) O DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA ai sensi
dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 ;
IN ALTERNATIVA OGNI DONAZIONE , A DETERMINATE CONDIZIONI, è
DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( SIA PER LE PERSONE FISICHE CHE
PER I SOGGETTI IRES ) ai sensi dell'art. 14 della legge 80/2005.
Sgravi
fiscali per le donazioni alle Onlus
Con la conversione in legge (L.
80/2005) dell'art. 14 del decreto 35/2005 "l'Italia si avvicina
ai Paesi occidentali più evoluti, premiando chi offre il suo denaro
alle Onlus attraverso una maggiore defiscalizzazione delle donazioni
stesse" (così la senatrice Susanna Agnelli dalle colonne de Il
Sole 24 Ore).
Il meccanismo è duplice: il donatore non paga più le imposte sulle
somme donate, quindi ha maggiore disponibilità economica; le
donazioni, d'altro canto, aumentano le risorse delle organizzazioni
non profit, che avranno conseguentemente meno bisogno del sostegno
pubblico.
Con la circolare n. 39/E, diramata il 19 agosto scorso
dall'Agenzia delle Entrate, è stato definito in modo puntuale il
meccanismo di deduzione.
Gli attori della
donazione
Possono ottenere lo
sconto fiscale le persone fisiche soggette all'Irpef e gli enti
soggetti all'Ires.
Tra i possibili destinatari delle offerte vi sono le Onlus (acronimo
che sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale): la Fiab
hanno per l'appunto questa forma giuridica.
Limiti
La legge prevede un
doppio limite: "le donazioni sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui". Vale ovviamente il minore tra i due
valori.
Modalità
L'offerta deducibile può
essere in denaro o in natura.
La deducibilità della donazione di beni, per i privati, è una
assoluta novità. Tra l'altro questo richiede che si attribuisca un
valore ai beni donati e la Circolare stabilisce le modalità con cui
effettuare la valutazione.
In caso di donazione in denaro, l'Agenzia delle Entrate prevede
che, in analogia a quanto accade per la generalità delle erogazioni
liberali a favore di Onlus, la transazione debba avvenire tramite
banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o prepagate,
assegni bancari e circolari. In pratica viene esclusa la possibilità
di effettuare una donazione in contanti.
Oltre ad una serie di adempimenti contabili obbligatori,
l'associazione che riceve la donazione rilascia una ricevuta
attestante la donazione e con l'indicazione degli estremi della norma
di riferimento per agevolare il donante in occasione della
dichiarazione dei redditi.
Vecchie e nuove
regole a confronto
Per le donazioni
effettuate a partire dallo scorso 17 marzo, data di entrata in vigore
della cd. Legge "+Dai – Versi", è quindi possibile
beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale.
Va precisato che la nuova previsione del "più dai meno
versi" non sostituisce le precedenti
agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore delle Onlus,
ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di
cumulare i due benefici.
Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili
differenti norme di agevolazione.
Quella prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (derivante
dall’art. 13 del dl. n. 460/97 ) consiste in una detrazione
di imposta del 19% dell'importo versato, sino ad un massimo di
2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire) per le persone fisiche;
mentre le imprese (imprenditori individuali, snc, spa, srl ecc.)
possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore a
2.65,83 o il 2 per cento del reddito dichiarato. La norma invece
relativa al DL n. 35 del 2005 prevede invece, come detto, sempre una
deduzione sull'imponibile.
Deduzione o
detrazione?
La scelta del tipo di
agevolazione da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (detrazione,
con conseguente riduzione dell'imposta da pagare, ovvero deduzione,
con effetto di abbattimento dell'imponibile su cui l'imposta viene
calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la valutazione di
convenienza sull'agevolazione da applicare va infatti necessariamente
svolto non in astratto, ma tenendo conto della situazione individuale.
Ora c'è un modo in più per sostenere le nostre attività e per darci
maggiore libertà: quello di decidere una donazione a favore della
nostra associazione. La Fiab ha bisogno dell'aiuto di tutti e in
questo caso anche il Fisco ci dà una mano: ricordiamocene.
Il
versamento della donazione alla FIAB può essere effettuato su uno dei Conti
della FIAB
NB:
precisare nella causale "Donazione alla FIAB onlus" |